IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 13 novembre 1998 con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere dal 1o agosto 1998, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a. Comil;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  della  legge  n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale
datato   21 ottobre   1999,   e'   prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comil, con sede in Catania, unita'
di  Catania (NID 9919CT0029) per un massimo di diciannove dipendenti,
per  il  periodo dal 1o agosto 1999 al 31 gennaio 2000, art. 3, comma
2,  della  legge  n.  223/1991, decreto tribunale del 16 luglio 1998,
contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi