IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999 con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
ditta S.p.a. Carbosulcis;
  Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1997 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  5  luglio  1996,  il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Carbosulcis con sede in Gonnessa (Cagliari), unita' di Miniera
Monte  Sinni  (Cagliari),  (NID  9920CA0119),  per  un massimo di 650
dipendenti per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.
    Istanza  aziendale  presentata  il 5 luglio 1999 con decorrenza 5
luglio 1999.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994  - Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
    Il  periodo  e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi