IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi  2, 3 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, regisrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per la concessisone del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Romana Recapiti, inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 aprile 1999,
relativa  al  periodo  dal  1o  maggio  1999  al  31 luglio 1999, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei lavoratori in data 7 aprile 1998, 16 aprile 1998 e 26 aprile 1999
stabilisce  per un periodo di 15 mesi, decorrente dal 1o maggio 1998,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  terziario  applicato  -  a  34  ore  medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 159 unita', su
un organico complessivo di n. 164 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o maggio 1999 al 31 luglio
1999,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Romana
Recapiti,  con  sede  in Roma, unita' di Roma (NID 9912000005), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  15  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  34  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  159  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 164 unita'.