IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 maggio  1987,  concernente  il
divieto   di   preparazione   di   farmaci   contenenti  le  sostanze
anoressizzanti  amfetamino-simili  ivi  elencate, in associazione con
altre sostanze farmacologicamente attive;
  Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, concernente divieti e
limitazioni  nella  preparazione  di  medicinali  contenenti sostanze
anoressizzanti;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e particolarmente le sanzioni di cui
all'art. 8, commi 1 e 2;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 settembre 1997, concernente la
sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio delle
specialita'  medicinali  a  base di fenfluramina e dexfenfluramina ai
sensi  dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  nonche'  il  divieto  di  utilizzo  di  tali sostanze nelle
preparazioni magistrali;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 settembre 1997 recante divieti e
limitazioni   nella   prescrizione   e  preparazione  dei  medicinali
anoressizzanti ad azione centrale;
  Visto  il decreto ministeriale 30 ottobre 1998 recante modifiche al
decreto   ministeriale   18 settembre   1997  concernente  divieti  e
limitazioni   nella   prescrizione   e  preparazione  dei  medicinali
anoressizzanti ad azione centrale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 ottobre 1998 recante divieti di
prescrizione e preparazione di medicinali a base di pemolina;
  Visto  il  parere  espresso dal Committee for Proprietary Medicinal
Products (CPMP) nella seduta del 31 agosto 1999;
  Sentita la sottocommissione di Farmacovigilanza che, nella riunione
del  15 novembre  1999,  ha  deciso il divieto di utilizzazione delle
sostanze  anoressizzanti  ad  azione  centrale  anche in preparazioni
magistrali effettuate in farmacia;
  Ravvisata  l'opportunita'  di dare attuazione alle misure sanitarie
concernenti  i  medicinali  anoressizzanti ad azione centrale diversi
dalla  fenfluramina,  dexfenfluramina e pemolina, per i quali e' gia'
in vigore il divieto di utilizzo nelle preparazioni magistrali;
  Ritenuto   di   ricomprendere   nel   divieto   anche  le  sostanze
fendimetrazina   ed   amfepramone   (dietilpropione)  per  le  quali,
attualmente,   esiste   la   possibilita'   di   utilizzazione  nelle
preparazioni  magistrali  solo  se la terapia e' inserita in un piano
generale di trattamento del paziente;
  Visto  l'art. 25, comma 8, del citato decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, il quale consente al Ministero della sanita' di vietare
l'utilizzazione  di  medicinali,  ivi  compresi  quelli  preparati in
farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  fatto  divieto  ai  farmacisti  di  eseguire  preparazioni
magistrali   contenenti   fentermina,  mazindolo,  norpseudoefedrina,
fenbutrazato,    fendimetrazina,   amfepramone   (dietilpropione)   e
propilexedrina  e  comunque  tutte le altre sostanze che da sole o in
associazione  fra  di  loro  o con altre sostanze abbiano lo scopo di
ottonere  un  effetto  anoressizzante ad azione centrale, ed i medici
sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.
  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 gennaio 2000
                                                   Il Ministro: Bindi