IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge
1o  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ed, in particolare,
l'art. 1, comma 1, lettera a);
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n.  144,  che  ha  disposto la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del
trattamento  di mobilita' di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto
periodo, della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni;
  Vista  la  nota  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
Direzione centrale prestazioni temporanee del 3 novembre 1999, con la
quale  e'  stato  precisato  che  i possibili destinatari della sopra
richiamata  proroga del trattamento di mobilita', di cui all'art. 45,
comma 17, lettera e), legge n. 144/1999, risultano essere circa 1.000
lavoratori,  per una spesa complessiva ammontante a circa 25 miliardi
e cinquecento milioni di lire;
  Ritenuta  la  necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 1999, il
trattamento  di mobilita' di cui al citato art. 45, comma 17, lettera
e), della legge n. 144/1999;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio
1999,  n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999, i trattamenti
di  mobilita' di cui all'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e successive modificazioni,
gia'  concessi  con  i provvedimenti n. 24734 del 23 giugno 1998 e n.
24798 del 10 luglio 1998.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al  presente  decreto, ai fini del rispetto del
limite  dei  25  miliardi e cinquecento milioni di lire stimati dallo
stesso  Istituto  nella  nota citata in preambolo, per l'applicazione
delle disposizioni di cui trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 1999
               Il Sottosegretario di Stato: Morese