IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7,  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi  2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contrattidi solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. F.lli Gagliardi, inoltrata
presso   il   competente  ufficio  regionale  del  lavoro  e  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 luglio 1999,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
Organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8  luglio 1999,
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 agosto 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile
abbigliamento  applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  122  unita',  di cui un
lavoratore  in  part-time  con  orario  contrattuale  pari  a  30 ore
settimanali,  per  il  quale si applica una riduzione di orario di 10
ore settimanali, su un organico complessivo di 156 unta';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in parte  la  riduzione  o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisto il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per
territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata per il periodo dal 25 agosto 1999 al 24 agosto 2000,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Gagliardi, con sede in Milano, unita' di Marano Ticino (Novara), (NID
9901000020),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
122 unita', di cui un lavoratore in part-time con orario contrattuale
pari  a  30 ore settimanali, per il quale si applica una riduzione di
orario  di  10  ore  settimanali,  su  un organico complessivo di 156
unita'.