IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista le legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale
e'  stata  accertata  la  condizione di cui all'art. 35, terzo comma,
della  legge  n.  416/1981,  della  ditta  S.r.l.  Societa'  generale
editrice;
  Visto  il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale
e'  stato  concesso,  a decorrere dal 2 dicembre 1997, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   in   favore   dei  lavoratori  dipendenti
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'accertamento  delle condizioni di cui all'art. 35,
terzo  comma,  della  legge  n.  416/1981, intervenuto con il decreto
ministeriale del 27 novembre 1998, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Societa' generale
editrice,  con sede in Milano, unita' di Napoli (NID 9915NA0067), per
un  massimo  di  18  unita' lavorative in cassa integrazione guadagni
speciale, per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1o dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  giornalisti  italiani, e'
autorizzato   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero  del  contributo  addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n.160/1988, citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi