IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare
l'art. 5, commi 1 e 10, nonche' l'art. 7, comma 7;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  l'art.  4,  commi  15, 35 e 36, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto  legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
2,  comma  22,  della  legge  n. 549/1995, registrato dalla Corte dei
conti  il  29 luglio  1996,  registro  n.  1 Lavoro, foglio n.  249 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191, del 16 agosto 1996;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e del Ministro del tesoro del 10 giugno 1998, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
59,  comma  59,  della  legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei
conti il 12 giugno 1998, registro n. 1, foglio n. 211;
  Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha  disposto,  fino  al  31 dicembre 1999, la proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita',
gia'  prevista  dal  sopracitato  art.  59,  comma 59, della legge n.
449/1997;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
81,  comma  3,  della  legge  n. 448/1998, registrato dalla Corte dei
conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Istituto  di vigilanza e
trasporto  valori  "La Ronda", inoltrata presso il competente ufficio
regionale  del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo
dello  stesso, in data 25 giugno 1998, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 30 aprile 1998 e
24 giugno  1998 stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal
20 maggio  1998,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore  settimanali,  come  previsto  dal contratto collettivo
nazionale  del  settore istituti vigilanza privata applicato, a 22,80
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 63 unita', su un organico complessivo di 76 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n. 33/94, nella parte in cui si
prevede che "il contratto di solidarieta' non puo' riguardare periodi
antecedenti la sua stipula";
  Visto  il  decreto ministeriale n. 25148 del 7 ottobre 1998, con il
quale  e'  stato  concesso  il  trattamento di integrazione salariale
dalla  data  di  stipula  del  verbale  di  accordo,  24 giugno 1998,
anziche'  dalla  decorrenza  del  contratto  di solidarieta' prevista
nella istanza aziendale;
  Vista   la   successiva   documentazione  inviata  dalla  societa',
contenente  un  verbale, datato 30 aprile 1998, dal quale risulta che
le  parti  avevano  concordato,  fin  da  quella  data, il ricorso al
contratto di solidarieta' a decorrere dal 20 maggio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 20 maggio 1998 al 19 novembre
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di
vigilanza  e trasporto valori "La Ronda", con sede in Potenza, unita'
di   Potenza,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  sei  mesi,  la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a 22,80 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
63 unita', su un organico complessivo di 76 unita'.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
7 ottobre 1998, n. 25148.