IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. agenzia Defendini inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 21 gennaio
1997,  relativa  al periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto  che  il  contratto  di  solidarieta'  cui  si  rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 20 dicembre 1996
stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,  decorrente dal
30 dicembre  1996,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da
quaranta  ore  settimanali,  come  previsto  dal contratto collettivo
nazionale  del  settore  personale  dipendente  da  imprese esercenti
servizi  recapito  applicato,  a  trentuno  ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 159 unita', per
gli  addetti  al  recapito  e  da  40  a 35 per gli impiegati, quadri
reparto  affrancatura,  carriere,  su  un organico complessivo di 165
unita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 22464 del 21 marzo 1997 con il
quale  e'  stata autorizzata l'applicazione del contratto medesimo ed
e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale per dodici
mesi  dal  30 dicembre  1996  per  i  lavoratori beneficiari e con le
modalita' sopraindicate;
  Vista  l'istanza  di  proroga della societa' in questione inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione  in  data  23 marzo 1998, tendente ad ottenere il rinnovo
dal  30 dicembre  1997  per  ulteriori  dodici  mesi  del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale a seguito della stipula del
contratto di solidarieta' biennale del 20 dicembre 1996;
  Visto   il   verbale   di   accordo  del  1o marzo  1998  stipulato
dall'azienda  in  questione  con  le organizzazioni sindacali, con il
quale le parti in difformita' con richiesta aziendale hanno stabilito
la  prosecuzione  del contratto medesimo per i lavoratori beneficiari
fino  al  31 marzo  1998,  poiche'  hanno  ritenuto  di  ripristinare
l'orario  normale, contrattualmente previsto dal contratto collettivo
nazionale del lavoro, dal 1o aprile 1998;
  Visto  il decreto ministeriale n. 25486 del 18 dicembre 1998 che ha
autorizzato   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per i lavoratori beneficiari dipendenti dalla
S.r.l.  Agenzia  Defendini  dal  1o gennaio  1998 al 31 marzo 1998 in
virtu' del sopracitato verbale;
  Ritenuto di dover annullare e sostituire il decreto ministeriale n.
25486  del  18 dicembre  1998, in quanto per mero errore materiale e'
stata  indicata  quale  decorrenza  del  trattamento  di integrazione
salariale  quella  del  1o gennaio 1998 anziche' del 30 dicembre 1997
come stabilito nell'accordo del 20 dicembre 1996;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  che  con nota del 27 gennaio 1999 la suddetta societa'
ha  richiesto  la  rettifica  della  decorrenza riportata nel decreto
sopracitato ;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate e' autorizzata per il
periodo  dal 30 dicembre 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del
trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori  dipendenti  della  S.r.l.  Agenzia Defendini, con sede in
Torino, unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione
massima  dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a 159 unita', per gli addetti al recapito e da 40 a
35  per  gli  impiegati, quadri reparto affrancatura, carriere, su un
organico complessivo di 165 unita'.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
18 dicembre 1998, n. 25486.