IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1980, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  provvedimento  n.  20743 del 1o giugno 1996 di reiezione
della istanza con la quale la societa' La Rinascente - magazzino Upim
di  Casandrino  (Napoli),  ha  richiesto  la  proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma
1  e  1-bis  della  legge  n. 56/1994 per dodici mesi a decorrere dal
17 luglio 1995;
  Tenuto  conto che la citata istanza non e' stata accolta, in quanto
la  concessione  del  trattamento  ex  lege n. 56/1994, stante la sua
natura di proroga, deve ricollegarsi, senza soluzione di continuita',
ad una precedente autorizzazione di CIGS;
  Considerato  che,  nella  fattispecie,  il  trattamento di CIGS per
ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1994 al
18 luglio 1995, precedente a quello richiesto dalla societa' ai sensi
della  citata  legge  n.  56/1994,  era  stato  respinto  con decreto
ministeriale  n. 20631 del 10 maggio 1996, adottato in conformita' al
parere  negativo  espresso  dal  comitato  tecnico  nella  seduta del
23 febbraio  1996 e confermato con successivo provvedimento, sempre a
seguito  di  ulteriore  parere  negativo,  dallo  stesso  comitato, a
seguito di richiesta di riesame, nella seduta del 21 aprile 1998;
  Considerato  che  il  comitato tecnico, nella seduta del 18 ottobre
1999,  in  sede  di  ulteriore  riesame  presentato dalla societa' in
questione,  ha rivisto il parere negativo precedentemente espresso ed
ha  valutato favorevolmente la richiesta di proroga dell'approvazione
del programma di ristrutturazione aziendale della Rinascente S.p.a. -
magazzino  Upim  di  Casandrino (Napoli) per il periodo dal 19 luglio
1994 al 18 luglio 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  datato  15 novembre  1999, con il
quale,  in  conformita'  al  predetto  parere del comitato tecnico e'
stata   approvata   la  proroga  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale della societa' La Rinascente - magazzino Upim di Casandrino
(Napoli), per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995;
  Visti   i  decreti  direttoriali  di  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa', per il medesimo periodo;
  Vista  l'istanza di riesame del provvedimento ministeriale n. 20743
del  1o giugno  1996,  di  reiezione  della  richiesta di proroga del
trattamento CIGS, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 56/1994;
  Considerato  che,  in  favore della societa' in questione, e' stata
autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio
1995,  antecedente  quello  relativo  all'istanza di proroga ai sensi
della legge n. 56/1994;
  Ritenuto, pertanto, di superare le motivazioni alla base del citato
provvedimento di diniego n. 20743 del 1o giugno 1996;
  Riesaninata la documentazione istruttoria;
  Visto  l'accordo  collettivo  del  12  luglio 1995, che costituisce
parte  integrante  del  presente provvedimento, in cui la societa' in
questione  ha  definito con le competenti organizzazioni sindacali di
categoria  il  programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze
di personale;
  Ritenuto  di  prorogare il trattamento di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla predetta societa' ai sensi
dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1994, n. 56;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Rinascente  -  magazzino Upim di Casandrino (Napoli), sede in
Rozzano-Milanofiori, unita' magazzini Upim - Casandrino (Napoli), con
pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo  di  integrazione salariale cosi concesso, per il periodo dal
19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.