IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. Fotoincisione serigrafica
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 luglio 1999,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  11 giugno 1999,
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 giugno 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  fotoincisione  applicato,  a  24 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un
organico complessivo di 19 unita';
  Considerato che la societa' successivamente al 30 settembre 1999 ha
cessato il ricorso all'istituto della solidarieta' per le motivazioni
indicate  nell'allegata  nota  del  18 ottobre  1999, che costituisce
anch'essa parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  comunque  che il predetto contratto e' stato stipulato
al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  o  la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'     autorizzata,     limitatamente    al    periodo    14 giugno
1999-30 settembre   1999,   la   corresponsione  del  trattamento  di
integrazione   salariale   di   cui  all'art.  1,  del  decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3,
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fotoincisione serigrafica, con
sede  in Grandate (Como), unita' di Grandate (Como) (NID 9903000022),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore
settimanali  a  24  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di
19 unita'.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
12 novembre 1999, n. 27354.