IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 ottobre  1998,  con  il  quale  e' stato conferito all'on.le Livia
Turco l'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre  1998  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro per la
solidarieta'  sociale  on.le Livia Turco, in materia di coordinamento
degli interventi umanitari in Italia e all'estero;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 giugno 1997, n. 174,
d'ora   in  avanti  indicato  come  legge,  recante:  "Partecipazione
italiana  alle  iniziative internazionali in favore dell'Albania" con
il  quale si dispone che "per provvedere alla raccolta e all'invio di
aiuti  e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonche'
per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel
rientro  in  Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua  delega,  il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale promuove e
coordina  l'attivita'  delle  organizzazioni  non  governative, delle
organizzazioni  e  delle associazioni di volontariato e di ogni altra
istituzione  e  organizzazione  con  finalita' umanitarie che abbiano
provate  esperienza  operativa  e capacita' organizzativa nel settore
degli interventi umanitari all'estero, nonche' degli enti locali";
  Visto  l'art. 5, comma 2, della legge che prevede che il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  o,  per sua delega, il Ministro per la
solidarieta'   sociale  ripartisce  le  disponibilita'  indicate  nel
predetto   comma   tra   le   organizzazioni   non   governative,  le
organizzazioni   e   associazioni   di   volontariato  e  ogni  altra
istituzione  e  organizzazione  con  finalita' umanitarie che abbiano
provate  esperienza  operativa  e capacita' organizzativa nel settore
degli interventi umanitari all'estero, nonche' gli enti locali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale del
17 ottobre 1997 registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1997,
registro  n. 2, foglio n. 395, col quale si stabilivano i criteri per
la  valutazione  e  le  modalita' di presentazione delle richieste di
contributo  per  i  progetti  umanitari  da  realizzarsi  in  Albania
previsti dalla legge;
  Visto  il decreto del 24 marzo 1998 con il quale sono stati ammessi
a  contributo  tredici  progetti  da  realizzare  in  Albania  per un
ammontare  di  L.  14.641.305.235  (con  un contributo complessivo di
L. 12.445.103.000);
  Visto  il decreto del 7 maggio 1998 con il quale sono stati ammessi
a  contributo altri sei progetti per un ammontare di L. 2.358.702.000
(con un contributo complessivo di L. 2.004.897.000);
  Vista la "Dichiarazione di intenti sulla collaborazione nel settore
della solidarieta' sociale" firmata il 20 luglio 1998 tra il Ministro
per  la  solidarieta'  sociale,  on.le Livia Turco, e il Ministro del
lavoro  e  degli  affari  sociali  della  Repubblica d'Albania, dott.
Anastas Angjeli;
  Visto  il  decreto del Ministro per la solidarieta' sociale in data
24 marzo  1999, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999,
registro n. 3, foglio n. 50, con il quale si e' provveduto alla prima
ripartizione  del  Fondo  per  le  politiche  sociali  assegnando tra
l'altro  la  somma  di  lire  10 miliardi  al  cap.  2957 nell'unita'
previsionale  di  base  12.1.1.0.  della  tabella  2-12.  "Famiglia e
solidarieta' sociale", dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, quale fondo per la realizzazione di progetti
umanitari in Albania;
  Vista  la  richiesta dell'ufficio del commissario straordinario per
le  iniziative italiane di supporto all'Albania n. UCSA837/II.10.1 in
data  17 novembre  1998  con  la  quale si comunicava la decisione di
utilizzare   la   somma  di  lire  6  miliardi  prioritariamente  per
interventi  di  assistenza  ai  profughi  rimpatriati e, per la parte
residua, per altri progetti umanitari da svilupparsi in Albania;
  Visto  il  decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali
del  23 novembre  1998  col quale si disponeva il pagamento di lire 6
miliardi  alla  delegazione  diplomatica speciale italiana in Albania
per le finalita' di cui sopra;
  Vista  la  lettera  n.  UCSA/1409/II.10.1  del  15 ottobre 1999 del
commissario  straordinario  per  le  iniziative  italiane di supporto
all'Albania, gen. Franco Angioni, con la quale lo stesso ha convenuto
sulla  utilita'  di  utilizzare  i  fondi residuali del pagamento dei
sussidi  ai  rimpatriati  albanesi per i progetti sociali individuati
dal Dipartimento per gli affari sociali;
  Vista la relazione del capo del Dipartimento per gli affari sociali
in  data  22 novembre  1999  con  la quale si propone la prosecuzione
dell'attivita'  di  sostegno  sociale  con  attivita'  umanitarie  da
realizzare  in  Albania  per  un  contributo  complessivo  di lire 15
miliardi;
  Visto  che  nella  suddetta  relazione  si propone di riservare una
quota  pari  al 25% dei finanziamenti per interventi nel distretto di
Elbasan;
  Ritenuto   di   dar   corso   alle  suddette  proposte  tramite  la
realizzazione  di  progetti riguardanti attivita' sociali a favore di
bambini/e,  giovani,  anziani,  donne,  disabili, tossicodipendenti e
minoranze etniche, con particolare attenzione alle politiche di lotta
all'esclusione  sociale  e  al  rafforzamento dell'associazionismo di
promozione sociale e delle istituzioni locali;
  Considerato  che  per  la  realizzazione dei predetti interventi e'
necessaria    l'individuazione    dei   soggetti   legittimati   alla
presentazione   dei   progetti   e  la  definizione  dei  criteri  di
ammissibilita' dei progetti da realizzarsi in Albania;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Soggetti destinatari dei contributi
   1. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti
indicati   in   premessa,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge,  le
organizzazioni  non governative, le organizzazioni e associazioni del
volontariato   ed   ogni  altra  istituzione  ed  organizzazione  con
finalita' umanitarie in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere costituite con atto pubblico registrato in Italia;
    b) avere fini statutari coerenti con le finalita' di cui all'art.
5 della legge;
    c) non avere fini di lucro;
    d) avere  provate  esperienza operativa e capacita' organizzativa
nel  settore  degli  interventi  umanitari all'estero. Tale requisito
deve   essere   attestato  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente   contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  e
comprovato  da idonea documentazione. Il Ministro per la solidarieta'
sociale  si  riserva  la  facolta'  di  effettuare accertamenti. Tale
requisito   non  necessita  di  documentazione  qualora  il  soggetto
richiedente specifichi nella domanda di aver gia' realizzato progetti
umanitari  in  Albania col contributo del Dipartimento per gli affari
sociali.
  2.  Possono  richiedere  i  contributi  di cui sopra anche gli enti
locali.