IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale e' stato conferito all'on.le Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale on.le Livia Turco, in materia di coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, d'ora in avanti indicato come legge, recante: "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania" con il quale si dispone che "per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonche' per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina l'attivita' delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalita' umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonche' degli enti locali"; Visto l'art. 5, comma 2, della legge che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce le disponibilita' indicate nel predetto comma tra le organizzazioni non governative, le organizzazioni e associazioni di volontariato e ogni altra istituzione e organizzazione con finalita' umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonche' gli enti locali; Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale del 17 ottobre 1997 registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1997, registro n. 2, foglio n. 395, col quale si stabilivano i criteri per la valutazione e le modalita' di presentazione delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dalla legge; Visto il decreto del 24 marzo 1998 con il quale sono stati ammessi a contributo tredici progetti da realizzare in Albania per un ammontare di L. 14.641.305.235 (con un contributo complessivo di L. 12.445.103.000); Visto il decreto del 7 maggio 1998 con il quale sono stati ammessi a contributo altri sei progetti per un ammontare di L. 2.358.702.000 (con un contributo complessivo di L. 2.004.897.000); Vista la "Dichiarazione di intenti sulla collaborazione nel settore della solidarieta' sociale" firmata il 20 luglio 1998 tra il Ministro per la solidarieta' sociale, on.le Livia Turco, e il Ministro del lavoro e degli affari sociali della Repubblica d'Albania, dott. Anastas Angjeli; Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale in data 24 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, registro n. 3, foglio n. 50, con il quale si e' provveduto alla prima ripartizione del Fondo per le politiche sociali assegnando tra l'altro la somma di lire 10 miliardi al cap. 2957 nell'unita' previsionale di base 12.1.1.0. della tabella 2-12. "Famiglia e solidarieta' sociale", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania; Vista la richiesta dell'ufficio del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania n. UCSA837/II.10.1 in data 17 novembre 1998 con la quale si comunicava la decisione di utilizzare la somma di lire 6 miliardi prioritariamente per interventi di assistenza ai profughi rimpatriati e, per la parte residua, per altri progetti umanitari da svilupparsi in Albania; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali del 23 novembre 1998 col quale si disponeva il pagamento di lire 6 miliardi alla delegazione diplomatica speciale italiana in Albania per le finalita' di cui sopra; Vista la lettera n. UCSA/1409/II.10.1 del 15 ottobre 1999 del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, gen. Franco Angioni, con la quale lo stesso ha convenuto sulla utilita' di utilizzare i fondi residuali del pagamento dei sussidi ai rimpatriati albanesi per i progetti sociali individuati dal Dipartimento per gli affari sociali; Vista la relazione del capo del Dipartimento per gli affari sociali in data 22 novembre 1999 con la quale si propone la prosecuzione dell'attivita' di sostegno sociale con attivita' umanitarie da realizzare in Albania per un contributo complessivo di lire 15 miliardi; Visto che nella suddetta relazione si propone di riservare una quota pari al 25% dei finanziamenti per interventi nel distretto di Elbasan; Ritenuto di dar corso alle suddette proposte tramite la realizzazione di progetti riguardanti attivita' sociali a favore di bambini/e, giovani, anziani, donne, disabili, tossicodipendenti e minoranze etniche, con particolare attenzione alle politiche di lotta all'esclusione sociale e al rafforzamento dell'associazionismo di promozione sociale e delle istituzioni locali; Considerato che per la realizzazione dei predetti interventi e' necessaria l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e la definizione dei criteri di ammissibilita' dei progetti da realizzarsi in Albania; Decreta: Art. 1. Soggetti destinatari dei contributi 1. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, ai sensi dell'art. 5 della legge, le organizzazioni non governative, le organizzazioni e associazioni del volontariato ed ogni altra istituzione ed organizzazione con finalita' umanitarie in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite con atto pubblico registrato in Italia; b) avere fini statutari coerenti con le finalita' di cui all'art. 5 della legge; c) non avere fini di lucro; d) avere provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero. Tale requisito deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente contestualmente alla presentazione della domanda e comprovato da idonea documentazione. Il Ministro per la solidarieta' sociale si riserva la facolta' di effettuare accertamenti. Tale requisito non necessita di documentazione qualora il soggetto richiedente specifichi nella domanda di aver gia' realizzato progetti umanitari in Albania col contributo del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Possono richiedere i contributi di cui sopra anche gli enti locali.