IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
 in qualita' di Autorita' di regolamentazione per il settore postale
  Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15 dicembre  1997  concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha
trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;
  Visto  il  comma  1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n.
261  del  1999,  che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni
l'Autorita' di regolamentazione del settore postale;
  Visto  il  comma 7 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.
261  del  1999,  che  fa obbligo all'Autorita' di regolamentazione di
determinare  gli  invii postali da includere nella riserva sulla base
della verifica degli oneri del servizio universale;
  Visto  l'art.  7  del  ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999
concernente  i  criteri di separazione contabile per ciascun servizio
compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;
  Vista  la documentazione presentata dalla societa' per azioni Poste
italiane,  ai  sensi del comma 7 dell'art. 23 del decreto legislativo
n.  261  del 1999, in data 30 agosto 1999, trasmessa in allegato alla
nota prot. n. 4611 del 30 agosto 1999;
  Considerato  che i prospetti della separazione contabile operata da
Poste  italiane sono stati approvati dal consiglio di amministrazione
e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
  Considerato  che,  sulla  scorta  della  metodologia  sancita dalla
direttiva  97/67/CE  e  del  decreto  legislativo,  la societa' Poste
italiane  ha  correttamente  suddiviso i costi nelle seguenti quattro
categorie  logiche:  costi direttamente attribuiti ai prodotti, costi
diretti di produzione, costi indiretti di produzione, costi indiretti
di corporate;
  Considerato   che   la   societa'   Poste  italiane,  relativamente
all'esercizio  1998  i  cui  dati  sono  disponibili,  ha determinato
l'onere del servizio universale in 3.188 miliardi di lire;
  Ritenuto  che  tale cifra deve essere depurata dei dati inerenti ai
servizi  di  telecomunicazioni  e  che,  di  conseguenza,  essa e' da
fissare in 3.070 miliardi di lire;
  Considerato  che  la  valutazione  anzidetta  e'  diversa da quella
segnalata  al  Parlamento  in  occasione  dell'esame  dello schema di
decreto   legislativo  di  recepimento  della  direttiva  97/67/CE  e
riferita  all'esercizio 1997, in quanto comprende: gli oneri connessi
al  servizio  delle stampe in abbonamento postale per 1.204 miliardi,
gli oneri finanziari nonche' l'IRAP;
  Considerato   che  l'onere  del  servizio  universale  deve  essere
depurato  delle  somme  corrisposte  dallo  Stato alla societa' Poste
italiane   per   compensazioni   pari  a  lire  400  miliardi  e  per
integrazioni  al  servizio delle stampe in abbonamento postale pari a
lire  300  miliardi  e  che,  conseguentemente,  l'onere del servizio
universale, relativamente all'esercizio 1998, puo' essere determinato
in lire 2370 miliardi;
  Tenuto conto che nel piano d'impresa 1999-2002 della societa' Poste
italiane  il  recupero  di  produttivita', per il settore postale, e'
previsto  a  regime  in  circa  500 miliardi di lire quale sommatoria
dell'aumento  dei  ricavi  per  volumi di traffico e di riduzione dei
costi per mancata sostituzione del personale collocato a riposo;
  Tenuto  conto  che, in linea di massima, il fondo di compensazione,
di  cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo n. 261 del 1999, non
potra' essere attivato che dal secondo semestre 2001;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2,  comma  2,  lettera  p), del decreto
legislativo  n.  261  del  1999  prevede,  a  cura  dell'autorita' di
regolamentazione,   la   definizione  del  "numero  significativo  di
persone"  alle  quali deve essere inviata la "pubblicita' diretta per
corrispondenza"   allo   scopo   di  una  diversificazione  di  detta
"pubblicita'" dai comuni "invii di corrispondenza";
  Considerato  che l'ambito della riserva, come espressamente sancito
dalla  direttiva  97/67/CE e dal decreto legislativo n. 261 del 1999,
deve  essere  fissato  nella  misura  necessaria  al mantenimento del
servizio universale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.