Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, Esaminate le istanze presentate nei termini previsti e nelle forme di rito, dal Consorzio tutela vini d.o.c. "Val di Cornia" e dall'Assessorato agricoltura della regione Toscana, avverso il proprio parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Val di Cornia" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989 - e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1999, a seguito di apposito supplemento di istruttoria, Ha accolto in parte le istanze di cui trattasi. Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, gia' proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, Propone e riporta qui' di seguito il testo integrale rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata "Val di Cornia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica passito e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Le menzioni "Riserva" e "Superiore" sono riservate per le tipologie Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.