Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,
Esaminate le istanze presentate nei termini previsti e nelle forme di
rito,   dal   Consorzio   tutela   vini  d.o.c.  "Val  di  Cornia"  e
dall'Assessorato   agricoltura  della  regione  Toscana,  avverso  il
proprio  parere  relativo alla richiesta di modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  della denominazione di origine controllata
"Val  di  Cornia"  -  riconosciuta  con  decreto del Presidente della
Repubblica  25 novembre 1989 - e la relativa proposta di disciplinare
di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto
1999, a seguito di apposito supplemento di istruttoria,
Ha accolto in parte le istanze di cui trattasi.
    Conseguentemente,   a   parziale   modifica   dello   schema   di
disciplinare  di  produzione,  gia'  proposto  in allegato al proprio
parere sopra richiamato,
Propone  e  riporta qui' di seguito il testo integrale rielaborato in
parziale accoglimento delle suddette istanze.
Proposta  di  modifica  del disciplinare di produzione dei vini della
        denominazione di origine controllata "Val di Cornia"
                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
    La   denominazione  d'origine  controllata  "Val  di  Cornia"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
prescritti  dal  presente  disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:  Bianco,  Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo,
Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica
passito  e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni
Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.
    Le  menzioni  "Riserva"  e  "Superiore"  sono  riservate  per  le
tipologie Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.