IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  1250  del  12  maggio 1999 pronunciata dal
tribunale  di  Ivrea  (Torino)  che ha dichiarato il fallimento della
S.p.a. OP Computers;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 settembre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computer sede
in  Scarmagno  (Torino),  unita'  in  Padova (NID 9906PD0013), per un
massimo  di  2  unita'  lavorative  e  Roma  (NID 9812RM0103), per un
massimo di 10 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 16 settembre
1999 al 15 marzo 2000.