IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995, in merito
alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della
citata legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 marzo 1997 con il quale e' stato
approvato  il  programma  di  crisi aziendale presentato dalla S.p.a.
Mulini  Filippo  Maione,  e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti sospesi
dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997;
  Visto  il decreto ministeriale 22 maggio 1997 con il quale e' stata
concessa  la  proroga  del  suddetto  trattamento  per il periodo dal
2 aprile  1997  al  14 luglio  1997,  decurtato ai sensi dell'art. 7,
comma 1, della legge n. 236/1993;
  Vista l'istanza formulata dall'azienda in parola in data 24 ottobre
1998,  con  la  quale  la  stessa  chiarisce  che l'istanza per crisi
aziendale  si  intendeva  presentata  ai  sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge n. 608/1996;
  Visto  il verbale d'accordo, allegato al presente decreto e facente
parte  integrante  del medesimo, dal quale risulta la volonta' S.p.a.
Mulini  Filippo Maione di Catania di richiedere l'intervento C.I.G.S.
per la durata di 12 mesi;
  Preso atto dell'insussistenza di esuberi di personale;
  Considerato  che,  dalla  documentazione  in  atti, si riscontra la
sussistenza  dei  presupposti  per  la concessione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria in un'unica soluzione;
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania,
unita'  di  Catania,  per  un massimo di 27 unita' lavorative, per il
periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997.
  Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il  23 luglio  1996  con decorrenza
15 luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
14 marzo  1997,  n.  22374,  limitatamente  all'art.  2  e il decreto
ministeriale 22 maggio 1997, n. 22795.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 1999
                                         Il Direttore Generale: Daddi