ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 tra
    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                         LA REGIONE PIEMONTE
                            Premesso che:
    Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  - del 2 gennaio 1998, n. 1, ha approvato il Piano di
riconversione   produttiva   delle   aree   della   regione  Piemonte
interessate   dalla   crisi  mineraria,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge   24 aprile   1993,  n.  121,  convertito  nella  legge
23 giugno  1993,  n.  204, recante "Interventi urgenti a sostegno del
settore minerario".
    Le  finalita'  del  Piano  sono  quelle  di  favorire  la ripresa
economica ed occupazionale nelle aree della regione interessata dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria.
    L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di  tutti  gli  interventi  previsti  dal  Piano stesso, da parte dei
soggetti   coinvolti,   nonche'   la   disponibilita'  di  un  quadro
informativo  completo  e  costantemente  aggiornato in relazione allo
stato  di  attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia.
    La  citata  legge  23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di
riconversione  produttiva  venga attuato mediante accordi e contratti
di programma.
    Il  Piano  di riconversione produttiva prevede che gli accordi di
programma  vengano  stipulati  tra  il  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa.
    La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato  dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive   nei   bacini   minerari   interessati  da  processi  di
ristrutturazione.
    La  deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi  di  cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie.
    Le  deliberazioni  del  CIPE  in date 30 luglio 1991, 20 dicembre
1991  e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi.
    Il  Piano  di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione  di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
    Nel  corso  dell'esercizio  finanziario 1999 sono disponibili per
l'intero   territorio   nazionale,   quali   residui  degli  esercizi
precedenti  -  sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  fondi  statali  per  lire  49.660.676.000  per  la
concessione  di  contributi a programmi di investimento per attivita'
sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa
legge 30 luglio 1990, n. 221.
    I  contributi  ex  legge  n.  41/1989  e  legge  n. 221/1990 sono
assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a  favore  delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea
il  20 maggio  1992,  ed alla decisione della Commissione dell'Unione
europea in data 1o marzo 1995.
    In  applicazione  dei  criteri  e  degli elementi stabiliti dalla
citata  deliberazione  del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli  incentivi  alle  imprese del
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  ha
proceduto  alla  graduazione  delle iniziative proposte dalle imprese
mediante  il  calcolo  di  un  punteggio  complessivo  composto dagli
indicatori  piu'  avanti  dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le
consolidate  procedure  adottate  protempore  dal Consiglio Superiore
delle  miniere  ed  il quinto mutuato dalla piu' recente normativa in
materia di aiuti alle piccole e medie imprese:
      indicatore   1   -   settore  di  appartenenza:  10  punti  per
l'industria  estrattiva,  9  punti per le attivita' manifatturiere, 8
punti  per le attivita' turistico-ricettive, 6 punti per il terziario
avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;
      indicatore  2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri:
10  punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti
tra  22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51%
e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;
      indicatore  3  -  entita'  dell'occupazione:  composto  da  due
addendi,  di  cui  il  primo  e'  pari  ad  un  massimo  di 10 punti,
rapportati  al  numero complessivo degli occupati incrementali, ed il
secondo  e'  pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di
occupati  incrementali  rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a
seguito dell'investimento;
      indicatore  4  - situazione economica dell'area (parametrata al
reddito  pro-capite del comune in cui e ubicata l'iniziativa, dedotto
dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml di lire, 8
punti  tra  12,01 Ml di lire e 15,00 Ml di lire, 6 punti tra 15,01 Ml
di  lire  e 18,00 Ml di lire, 3 punti tra 18,01 Ml di lire e 21 Ml di
lire, 1 punto se superiore a 21,00 Ml di lire;
    indicatore  5  -  compatibilita'  ambientale:  da  0  a 10 punti,
attribuiti  conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale
21 novembre  1997,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della
Gazzetta  Ufficiale  del  15 dicembre 1997 n. 291, recante "modalita'
per    l'individuazione    delle   prestazioni   ambientali   e   per
l'attribuzione  del  relativo  punteggio  utili per la determinazione
dell'indicatore  ambientale  di  cui all'art. 6, comma 4, lettera a),
punto   5,  del  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527  e
successive   modifiche  ed  integrazioni",  relativo  alla  legge  n.
488/1992.
                          Considerato che:
    La  Direzione  generale per il coordinamento degli incentivi alle
Imprese    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la
graduatoria  delle  iniziative  sostitutive  proposte nell'ambito del
territorio  della regione Piemonte e valutabili, in quanto presentate
all'Amministrazione  entro  il  31 dicembre  1997 ed in regola con la
documentazione  prescritta,  per  l'erogazione di contributi a valere
sulle  disponibilita'  del  bilancio  1999  -  residui degli esercizi
precedenti.
    La   giunta   regionale   della  regione  Piemonte,  con  proprie
deliberazioni  n.  35/28204 del 20 settembre 1999 e n. 12/28494 del 3
novembre  1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta
graduatoria, conferendo mandato al presidente pro-tempore.
    Il    Ministro   dell'Ambiente   ha   espresso,   con   nota   n.
14237/VIA/B.60.7   in   data  21  dicembre  1999  il  proprio  parere
favorevole  in merito alla suddetta graduatoria, ai sensi dell'art. 2
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10 dicembre
1997 citato nelle premesse.
               Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
    Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,  il  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  la  regione
Piemonte  concludono  un  accordo  di programma ai sensi dell'art. 1,
comma  1,  del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella
legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno
del   settore   minerario",   per  dare  avvio  all'attuazione  degli
interventi  previsti  dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della
gestione  unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva
delle aree della regione Piemonte, avente la finalita' di favorire la
ripresa   economica   ed   occupazionale  nelle  aree  della  regione
interessate dalla crisi mineraria.