IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale la prof.ssa Laura Balbo e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita'; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilita' da parte delle donne e come metodo il "mainstreaming"; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 420 del 19 luglio 1995; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995; Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997 "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro per le pari opportunita' prof.ssa Laura Balbo e' delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' per donne e uomini. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegata: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei; b) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunita', cultura delle differenze, equita' e qualita' sociale per donne e uomini; c) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alle lettere a) e b); d) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alle lettere a) e b); in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente specifiche relazioni; e) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alle lettere a) e b); f) a esercitare funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento delle iniziative, anche normative, volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo e xenofobia nei confronti delle persone immigrate, a realizzare programmi di integrazione sociale nei confronti delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, nonche' a programmare e realizzare le relative azioni di contrasto.