LA CORTE COSTITUZIONALE
  Visto l'art. 14 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
  Visti  gli  articoli  5  e  6  del Regolamento generale della Corte
costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato
l'8 aprile 1960;
  Su proposta della Commissione studi e regolamenti;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  i  ricorsi  in  materia  di impiego approvato
l'8 aprile 1960 e' sostituito dal seguente:
Regolamento per i ricorsi in materia di impiego
                               Art. 1.
  1.  I  provvedimenti  comunque  attinenti alla materia dell'impiego
sono  comunicati  in  via  amministrativa dall'Ufficio del Segretario
generale  mediante  consegna  di  una  copia  all'interessato, che ne
rilascia  ricevuta.  Se  non  si  puo'  procedere  alla comunicazione
mediante   consegna   di   una   copia   del   provvedimento  a  mani
dell'interessato,  o  se  questi  si  rifiuta  di  darne ricevuta, la
comunicazione  e'  effettuata  con piego raccomandato con ricevuta di
ritorno.
  2.  Nel  caso  in  cui  gli  atti  sopraindicati  siano  resi  noti
attraverso   pubblicazioni   ufficiali   della   Corte  destinate  al
personale,  l'inserzione  in  queste  tiene  luogo  di  comunicazione
individuale nei confronti del personale in attivita' di servizio.