LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato l'8 aprile 1960; Su proposta della Commissione studi e regolamenti; Delibera: Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato l'8 aprile 1960 e' sostituito dal seguente: Regolamento per i ricorsi in materia di impiego Art. 1. 1. I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si puo' procedere alla comunicazione mediante consegna di una copia del provvedimento a mani dell'interessato, o se questi si rifiuta di darne ricevuta, la comunicazione e' effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno. 2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attivita' di servizio.