A    tutte   le   associazioni   di
                                  categoria
                                  Alle unita' operative periferiche
                                  Ai comitati provinciali per l'albo
                                  All'Artigiancassa S.p.a
                                  Al Mediocredito centrale S.p.a.
Premessa.
  La  legge  23 dicembre  1997,  n.  454,  recante "Interventi per la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita'"  prevede,  nelle  disposizioni  in  oggetto,  la
concessione  di  finanziamenti  agevolati nonche' contributi a favore
delle operazioni ivi indicate.
  In  una  fase  di  prima  attuazione  sono  stati emanati i decreti
ministeriali  14 ottobre  1998  (Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del 10
novembre 1998), ora integralmente sostituiti dai decreti ministeriali
7 luglio  1999,  n.  64  e  n.  65  (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25
ottobre   1999),   emanati  nel  nuovo  testo  in  conseguenza  delle
indicazioni  fornite  dalla  Commissione  europea nella decisione del
4 maggio  1999  sulla  procedura avviata ai sensi dell'art. 88 par. 3
del  Trattato,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  CEE  in  data
28 agosto 1999.
  I   soggetti   individuati  dall'art.  10,  comma  1,  della  legge
23 dicembre  1997,  n.  454,  titolari dell'istruttoria delle istanze
presentate  ai  sensi  dei  decreti in oggetto indicati effettueranno
anche la valutazione del merito del credito in ordine alle operazioni
poste  in  essere  dai  richiedenti  i  benefici  ivi previsti, fermo
restando,  ovviamente, la competenza del Comitato per l'autotrasporto
e  l'intermodalita' a stabilire i criteri di cui all'art. 2, comma 4,
della legge n. 454/1997.
  Va  altresi' precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni
effettuate  dopo  l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 e cioe'
dopo  il  15 gennaio  1998.  Verranno prese in esame tutte le domande
presentate,   purche'   conformi   a   quanto  disposto  dai  decreti
dirigenziali  n.  64/99  e  n.  65/99.  A  tale  riguardo, le domande
presentate  in  esecuzione  dei  decreti ministeriali 14 ottobre 1998
(Gazzetta  Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999), abrogati dai citati
decreti  dirigenziali,  dovranno  essere reiterate, se non conformi a
questi ultimi.
  Cio'  premesso, in considerazione della complessita' della materia,
si  ritiene  opportuno  fornire alcuni chiarimenti sulle disposizioni
attuative,  sulla  base  delle  quali  le imprese interessate possono
presentare istanze volte ad ottenere i benefici ivi previsti.
  I  -  Decreto  dirigenziale n. 65 del 7 luglio 1999: Concessione di
incentivi   per   gli   investimenti   innovativi   e  la  formazione
professionale.
  Art. 1, comma 1:
    1)   si  intende  per  "raggruppamento"  d'impresa  la  struttura
societaria  costituita  a  norma del libro V, titolo VI, capo I o del
libro  V,  titolo  X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile
(cfr. art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997);
    2)  per quanto concerne il possesso dei requisiti per accedere ai
benefici  di  cui  all'art. 3, si precisa che, nel caso di iscrizione
provvisoria  all'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi,  il  richiedente dovra' comprovare altresi' la disponibilita',
al  momento  della presentazione della domanda, di veicoli adibiti ad
uso  conto  terzi;  nel  caso,  poi,  di  istanza  presentata  da  un
raggruppamento  come  sopra  definito,  qualora iscritto alla sezione
speciale  di  cui  all'art.  1  della  legge n. 298/1974 e successive
modificazioni  ed integrazioni, la disponibilita' di cui sopra dovra'
risultare in capo a tutti i membri del raggruppamento stesso.
  Art. 2, comma 1:
    1) la dizione "tasso applicabile" deve intendersi coincidente con
quella di "tasso di riferimento"; il tasso stesso verra' calcolato al
momento  della  stipula  del mutuo da parte delle imprese richiedenti
con l'istituto di credito prescelto;
    2)  la  portata  del termine "progetti" di cui alla lettera a) si
estende,  nel  caso  di  specie,  fino  a  ricomprendere il software,
purche' funzionalmente collegato all'attivita' di formazione, in modo
tale  da  fornire  alle  imprese  uno  strumento completo (hardware +
software)  finalizzato  all'innovazione delle metodologie di gestione
aziendale  e  dei  sistemi  telematici  per  l'interscambio dei dati;
l'attestazione dell'esistenza del rapporto di collegamento funzionale
verra' fornita dal richiedente mediante autocertificazione redatta ai
sensi  della  vigente  normativa il richiedente dovra' dichiarare, in
particolare,  che  ha  fruito  o intende fruire dei benefici previsti
dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 65/99;
    3)  per terminal deve intendersi un impianto che fornisce servizi
a   tutti   gli   autotrasportatori   a  condizioni  di  mercato.  La
disposizione   di   cui   alla  lettera  b),  laddove  prevede  anche
l'acquisizione  di  "parti"  di terminal per trasporti stradali, deve
intendersi riferita sia a porzioni materiali degli stessi che a quote
di situazioni giuridiche soggettive sottostanti.
  Art. 2, comma 2:
    1)  il  rispetto  dei parametri in materia di pianificazione e di
impatto   ambientale   dovra'   essere   comprovato   dalle   imprese
richiedenti,  sulle  quali  incombe l'onere di produzione di tutta la
documentazione  ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei relativi
requisiti.
  A  titolo  esemplificativo,  si  citano gli strumenti pianificatori
regionali, provinciali, o comunque sovracomunali esistenti, dai quali
siano desumibili l'identificazione e la localizzazione degli impianti
che  s'intende  realizzare.  In  assenza  di  tali  strumenti,  sara'
opportuno  fare  riferimento alla pianificazione regionale in materia
d'insediamenti  produttivi  o  di  servizi alle imprese, affinche' si
possa   verificare   la  localizzazione  del  terminal  proposto,  in
relazione agli insediamenti stessi.
  Per quel che riguarda l'impatto ambientale, laddove per il terminal
da   realizzare   non   debba  essere  preventivamente  acquisita  la
valutazione  dell'impatto  ambientale  (VIA),  l'impresa  interessata
dovra'  fornire  documentazione  atta a dimostrare che l'impianto non
sia pregiudizievole per l'ambiente circostante, fermo restando che la
realizzazione   dello   stesso,  per  le  sue  finalita'  intrinseche
(manutenzione  dei  veicoli, trattamento dei reflui inquinanti, ecc.)
comporta di per se' una razionalizzazione dell'attivita' di trasporto
e, quindi, un migliore impatto sull'ambiente;
    2) circa le condizioni contenute nelle lettere a) e b) si precisa
che:
    l'impresa interessata dovra' dichiarare la propria disponibilita'
all'apertura a terzi del terminal che intende realizzare;
    l'equita'  delle condizioni per l'utilizzazione di detto impianto
potra'  essere  comprovata mediante raffronto con quelle praticate in
impianti similari;
    la   trasparenza   delle   tariffe   comporta   la   piu'   ampia
pubblicizzazione delle stesse, con le modalita' ritenute piu' idonee;
    l'assenza   d'impatto   negativo   sulla  concorrenza  con  altri
terminals  dovra'  risultare  da  apposita dichiarazione dell'impresa
interessata,  che  faccia  riferimento alla presenza ed alla distanza
chilometrica   d'impianti   similari,  nonche'  all'intensita'  della
domanda di servizi nell'area considerata.
  L'osservanza delle anzidette condizioni sara' verificata, oltre che
con  gli ordinari strumenti amministrativi, attraverso l'esplicazione
delle  funzioni  ispettive  di  cui, per la parte di competenza sulla
materia, e' titolare il Ministero dei trasporti e della navigazione.
  Art. 2, comma 3:
    1)  il  contributo  sostanziale  da  parte del beneficiario delle
agevolazioni si intende rapportato alla quota parte di investimento a
carico   dell'impresa  richiedente,  escludendo  quindi  la  restante
porzione sulla quale si fruisce di finanziamento agevolato.
  Particolare  attenzione  va  prestata alla clausola di salvaguardia
contenuta  nel  medesimo  comma in merito al divieto di cumulabilita'
con  altri benefici (a titolo di mero esempio: benefici ricevuti allo
stesso titolo dalle regioni).
  Art. 3, comma 1:
    1)  per  "acquisizione  di veicoli nuovi" si intende non soltanto
l'acquisto,   ma   ogni  tipo  di  operazione  atta  ad  ottenere  la
disponibilita'  del veicolo, come ad esempio la locazione finanziaria
con facolta' di compera.
  Si  ritiene opportuno specificare che per determinare il periodo di
vetusta'  relativo  ai veicoli da sostituire occorre fare riferimento
alla   data   di   prima   immatricolazione   degli  stessi;  per  la
determinazione,  infine,  del  concetto  di  "veicoli",  occorre fare
riferimento  alla  classificazione  operata  dal  codice della strada
(decreto  legislativo  n.  285/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni),  all'art.  47.  Fermo  restando che i veicoli suddetti
dovranno  essere  ovviamente  adibiti al trasporto merci occorre fare
riferimento alle categorie N e O previste in detto articolo;
    2)  in  tema  di tutela dell'ambiente particolare attenzione deve
essere  prestata alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in
materia.
  In  particolare,  per  quanto  concerne gli standards riferiti alle
emissioni gassose, dovra' essere presa in considerazione la direttiva
91/542/CEE  punto  6.2.1  - B, allegato 1, al decreto ministeriale 23
marzo  1992  del  Ministero  dell'ambiente  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1o
aprile 1992, cosiddetto "EURO 2".
  Per  quanto attiene all'inquinamento acustico, l'individuazione dei
relativi  standards  dovra'  essere  effettuata mediante applicazione
delle  disposizioni  contenute  nella  legge  26 ottobre 1995, n. 447
(legge   quadro   sull'inquinamento   acustico)  e  successive  norme
derivate.
  Ovviamente,   resta   inteso   che   le   agevolazioni  finanziarie
riguarderanno in tema di tutela ambientale, l'acquisizione di veicoli
nuovi  aventi  requisiti superiori a quelli delle disposizioni teste'
citate.
  Art. 3, comma 2:
    1)  per quanto attiene alla dimostrazione, da parte delle imprese
richiedenti,  della  avvenuta  rottamazione o alienazione dei veicoli
oggetto   di   sostituzione,   dovra'  essere  prodotta  la  seguente
documentazione:
      a) nel caso di rottamazione, ricevuta del demolitore (cfr. art.
45  decreto  Ronchi),  richiesta  della  perdita  di possesso, ovvero
dichiarazione,  resa  ai  sensi  della  vigente normativa, contenente
l'impegno  a  radiare  i  veicoli  stessi;  ai  fini dell'erogazione,
occorre comunque ricevuta del P.R.A. attestante l'avvenuta radiazione
per demolizione;
      b) nel  caso  di  alienazione,  procura  irrevocabile a vendere
nonche',   al   momento   dell'erogazione   del  finanziamento,  atto
attestante  l'avvenuta  alienazione ovviamente nel rispetto di quanto
disposto  in  tema  di destinazione dei veicoli alienati (al di fuori
dell'area CEMT).
  Art. 5, comma 1:
    1)   per   la  partecipazione  ad  iniziative  di  formazione  ed
aggiornamento   professionale,   e'   prevista,   oltre  alle  figure
istituzionalmente  proprie  dell'impresa,  una  ulteriore  categoria,
quella degli "addetti": onde consentire l'esatta individuazione degli
appartenenti  a  tale  categoria,  che  riveste  carattere  residuale
rispetto alle altre, si precisa che si intendono per "addetti"; tutti
coloro che siano collegati in modo funzionale e continuativo al ciclo
produttivo dell'impresa;
    2)  per  quanto  attiene alla individuazione delle varie voci che
concorrono  a  costituire  i costi complessivi a carico dell'impresa,
sulla  base  dei  quali si puo' chiedere la concessione di contributi
fino  al 50%, va evidenziato il carattere onnicomprensivo del termine
"costi",  in  quanto  riferentesi  sia  ai costi diretti che a quelli
indiretti,   funzionalmente  collegati  all'effettuazione  dei  corsi
stessi, e che pertanto rivestono carattere strumentale;
    3)  riguardo  ai  progetti  di  formazione fra imprese e istituti
universitari  rivolti  alla creazione di nuove figure professionali o
alla  specializzazione  post  universitaria, va precisato che oggetto
dei  benefici  previsti sara', unitamente al progetto, anche il corso
di formazione vero e proprio, individuato dal progetto presentato.
  Art. 6, comma 3:
    1)   la  prospettazione,  da  parte  degli  istituti  di  credito
incaricati  dall'istruttoria  delle  domande,  della  possibilita' di
accedere  ad  altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni,
nonche'  la  comunicazione  fornita  al  riguardo  dal  Comitato  per
l'autotrasporto  e  l'intermodalita', non costituiscono un obbligo, a
carico dell'impresa interessata, ad operare la scelta prospettata, ma
forniscono  alla  stessa  ulteriori  strumenti  tecnico-finanziari di
valutazione.
  II  -  Decreto dirigenziale n. 64 del 7 luglio 1999: Concessione di
incentivi per il trasporto combinato.
  Le  problematiche  di ordine generale hanno trovato soluzione nella
parte  che  la presente circolare ha dedicato al decreto dirigenziale
n.  65/99.  Occorre pero' formulare alcune indicazioni in ordine alle
questioni specifiche poste dal provvedimento in epigrafe:
  Art. 1, comma 1:
    1)  la definizione di "trasporto combinato" fornita dalla lettera
a)  si conforma a quella di cui all'art. 1 della direttiva 92/106/CEE
del Consiglio del 7 dicembre 1992.
  Art. 2, comma 1:
    1)  circa  l'acquisto  delle  attrezzature  per la movimentazione
delle  unita'  di trasporto, l'impresa richiedente dovra' esplicitare
l'impegno  a  che  le  stesse,  fisse  o  mobili,  saranno utilizzate
esclusivamente in terminals per il trasporto combinato;
    2)  per  terminal  s'intende  ogni impianto nel quale si svolgono
operazioni  di  trasporto combinato, come definite dall'art. 1, comma
1;
    3)   la   catena  del  trasporto  combinato  comprende  tutte  le
operazioni,  comprese quelle commerciali dal luogo d'origine a quello
di destinazione della merce, connesse al trasporto stesso.
  Art. 2, comma 3:
    1)   le   condizioni  poste  in  merito  ai  terminals  alla  cui
partecipazione  o realizzazione le imprese richiedenti si riferiscono
per   l'ottenimento   dei   benefici   in   questione  riguardano  in
particolare, la disponibilita' degli stessi a tutti gli operatori che
ne   facciano  richiesta,  l'esclusione  dai  benefici  nel  caso  di
distorsione  della concorrenza nonche' il divieto di impatto negativo
sulla   stessa.   Queste  prescrizioni,  la  cui  osservanza  risulta
determinante,  e  per  le  quali  si  richiama  comunque  quanto gia'
precisato  a proposito dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale
n.  65/99,  dovranno  formare  oggetto  di  specifiche  dichiarazioni
contenenti  impegni in tal senso, la cui presentazione costituisce un
onere  a carico delle imprese ai fini della concessione dei benefici.
Resta  inteso  che l'osservanza di tali prescrizioni sara' verificata
con  gli strumenti gia' indicati nella presente circolare a proposito
di analoghi interventi previsti nel decreto dirigenziale n. 65/99.

                          Il direttore dell'Unità di gestione
                         del Dipartimento trasporti terrestri
                                          Ricozzi