IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 21
gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 22 settembre, 26 ottobre 1999 e
24 novembre  1999,  con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  sei  tranches  dei  certificati  di  credito  del Tesoro "zero
coupon"  della  durata  di  diciotto  mesi  (CTZ-18),  con decorrenza
30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima  tranche  di  "CTZ-18",  con  decorrenza  30 settembre 1999 e
scadenza  30 marzo 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di
euro,  di  cui  al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato
nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 22 settembre
1999.