IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41,  recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n. 165, recante modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di
pesca  e di acquacoltura che, all'art. 2, comma 6, autorizza la spesa
di  15.000  milioni finalizzata ad iniziative di sostegno nell'ambito
del  comparto  della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000
milioni  da  destinare  alle  imprese  di  pesca residenti nei comuni
compresi  nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi
nazionali;
  Vista  la  decisione  della Commissione delle Comunita' europea del
16 dicembre  1997  recante  approvazione del programma d'orientamento
pluriennale  (POP) per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al
periodo  dal  1o gennaio  1997  al  31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del
12 febbraio 1998 n. L 39/27);
  Considerata   l'opportunita'  di  attuare  gli  interventi  per  il
superamento  della  crisi  del  comparto della piccola pesca costiera
artigianale   attraverso   iniziative  collettive  a  medio  termine,
indirizzate  ad  incentivare  l'aggregazione  tra  i  pescatori della
piccola  pesca  artigianale  e  ad  incrementare la produttivita' del
settore,  oltre  a  porre  le  basi  per  agevolare  l'erogazione dei
contributi diretti agli operatori;
  Ritenuto   opportuno  prevedere  la  costituzione  di  consorzi  di
indirizzo,  coordinamento  e  gestione  costituiti  da  imprese della
piccola  pesca  artigianale,  singole  o associate, che esercitano la
loro  attivita'  nello  stesso compartimento marittimo o, nel caso di
acque   interne,   nell'ambito  regionale,  destinando  per  la  loro
costituzione la somma di 10.000 milioni;
  Ritenuto  opportuno  far  coincidere i confini del consorzio di cui
sopra  con  i limiti del compartimento marittimo o, nel caso di acque
interne,  con  i  confini  regionali,  per motivi di ordine pratico e
legislativo,  senza  peraltro  escludere la possibilita', nel caso di
laghi  compresi  tra  piu'  regioni  o  di  aree marine utilizzate da
imprese  i  cui  natanti  siano iscritti a compartimenti contigui, di
costituire un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  per  la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999
hanno espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 per
"piccola  pesca" si intende la pesca artigianale esercitata per mezzo
di  imbarcazioni  aventi  lunghezza  inferiore  a  12  metri  tra  le
perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT.
  2.  La  piccola pesca artigianale, come sopra definita, puo' essere
esercitata  con  attrezzi  da  posta,  ferrettara, palangari, lenze e
arpioni  all'interno  delle  12  miglia  dalla costa, nonche' con gli
altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera
e   che   saranno   individuati,   a   livello   locale,  dagli  enti
successivamente definiti.
  3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga
idraulica  per  la  pesca  dei  molluschi  bivalvi  e tutti gli altri
sistemi  di  pesca  a  traino che utilizzano il motore nell'azione di
cattura.
  4.  Per  quanto  riguarda  le acque interne, si fa riferimento alla
normativa specifica o, in assenza, a quella nazionale.