IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura che, all'art. 2, comma 6, autorizza la spesa di 15.000 milioni finalizzata ad iniziative di sostegno nell'ambito del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europea del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale (POP) per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del 12 febbraio 1998 n. L 39/27); Considerata l'opportunita' di attuare gli interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca artigianale e ad incrementare la produttivita' del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori; Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale, destinando per la loro costituzione la somma di 10.000 milioni; Ritenuto opportuno far coincidere i confini del consorzio di cui sopra con i limiti del compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, con i confini regionali, per motivi di ordine pratico e legislativo, senza peraltro escludere la possibilita', nel caso di laghi compresi tra piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, di costituire un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999 hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 per "piccola pesca" si intende la pesca artigianale esercitata per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT. 2. La piccola pesca artigianale, come sopra definita, puo' essere esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonche' con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera e che saranno individuati, a livello locale, dagli enti successivamente definiti. 3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura. 4. Per quanto riguarda le acque interne, si fa riferimento alla normativa specifica o, in assenza, a quella nazionale.