Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", riconosciuta con decreto ministeriale 21 novembre 1995, e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disciplinare predetto; Esaminata la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", analogamente a quanto richiesto dall'Associazione produttori Trentino vini; Visti i pareri favorevoli della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento sulle predette istanze; Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomi-nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" Art. 1. La indicazione geografica tipica "delle Venezie", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.