Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda  presentata  dall'Associazione  produttori
Trentino  vini  intesa  ad  ottenere  modifiche  del  disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie",
riconosciuta  con decreto ministeriale 21 novembre 1995, e successive
modifiche,  relativamente  agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disciplinare
predetto;
    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  regione Friuli-Venezia
Giulia intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie",
analogamente a quanto richiesto dall'Associazione produttori Trentino
vini;
    Visti  i  pareri favorevoli della regione Friuli-Venezia Giulia e
della provincia autonoma di Trento sulle predette istanze;
    Ha  deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata
proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
dirigenziale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dovranno - in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972  e  successive  modifiche  ed  integrazioni - essere inviate
dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denomi-nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  -  Via  Sallustiana  n.  10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
          Proposta del disciplinare di produzione dei vini
          ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"
                               Art. 1.
    La  indicazione geografica tipica "delle Venezie", accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.