Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Associazione Produttori Trentino Vini intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten", riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997 relativamente agli articoli 3 e 5 del disciplinare predetto; Visti i pareri favorevoli della provincia autonoma di Bolzano e della provincia autonoma di Trento sulla predetta istanza; Ha deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomite", e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.