Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda  presentata  dall'Associazione  Produttori
Trentino  Vini  intesa  ad  ottenere  modifiche  del  disciplinare di
produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle
Dolomiti"   o   "Weinberg   Dolomiten",   riconosciuta   con  decreto
ministeriale  26 novembre  1997 relativamente agli articoli 3 e 5 del
disciplinare predetto;
    Visti  i  pareri favorevoli della provincia autonoma di Bolzano e
della provincia autonoma di Trento sulla predetta istanza;
    Ha  deliberato di accogliere la richiesta di modifica sopracitata
proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
dirigenziale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dovranno - in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972  e  successive  modifiche  ed  integrazioni - essere inviate
dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  -  Via  Sallustiana  n.  10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
          Proposta del disciplinare di produzione dei vini
      ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti"
                       o "Weinberg Dolomiten"
                               Art. 1.
    La  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti delle Dolomiti", in
lingua  tedesca  "Weinberg Dolomite", e' riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.