IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del  17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti  i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi
dell'art.  19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie,
le  cui  denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono indicate nel
dispositivo;
  Visto  il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica
18 gennaio  1984,  n.  27,  in particolare l'art. 17, nono comma, che
stabilisce  in  dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle
varieta'  nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita'
di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
  Visto  il  citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973,  n.  1065,  modificato  dal decreto Presidente della Repubblica
18 gennaio  1984, n. 27, in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e
quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta'
la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire
un  periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il controllo e la
commercializzazione  delle  relative  sementi o tuberi seme di patate
che  si  protragga  al  massimo  fino  al  30 giugno  del  terzo anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143, recante:
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Considerato  che  per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del
dispositivo   non   sono  state  presentate  le  domande  di  rinnovo
dell'iscrizione   ai   relativi  registri  nazionali  secondo  quanto
stabilito   dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 27/1984 e che le varieta' stesse non
rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato   che   per   le  varieta'  indicate  nell'art.  3  del
dispositivo  e'  stata richiesta dagli interessati la concessione del
periodo  transitorio  di commercializzazione previsto dal citato art.
17-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 1065/1973,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;
  Atteso  che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata
legge   n.   1096/1971,  nella  riunione  del  22 dicembre  1999,  ha
riconosciuto  nelle  varieta'  indicate  nell'art.  1 del dispositivo
l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art.  17, nono comma, del
citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, ed
ha  inoltre  espresso  parere  favorevole  alla  cancellazione  delle
varieta'  indicate  negli  articoli  2  e  3  del dispositivo ed alla
concessione,  per  le  varieta'  indicate  nell'art. 3, di un periodo
transitorio    per    la    certificazione,   il   controllo   e   la
commercializzazione  delle relative sementi, come risulta dal verbale
della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;
  Ritenuto di dover procedere in conformita':
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  17,  nono  comma del regolamento di esecuzione
della  legge  25 novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984, n. 27,
l'iscrizione  ai  registri  nazionali  di varieta' di specie agrarie,
delle  sottoelencate  varieta'  iscritte  ai  predetti registri con i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2009:
---->  Consultare il resto del provvedimento nel formato PDF da pag. 
37 a pag. 42.  <----
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 1o febbraio 2000
               Il direttore generale: Di Salvo
Avvertenza:
    Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al "Visto" di controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.