IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre  1999  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  2, comma 3-bis, della legge del 31 dicembre 1996, n.
677,  con  il  quale  il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della  protezione  civile  e'  autorizzato a disciplinare con propria
ordinanza,  emanata  ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio
1992, n. 225, gli interventi infrastrutturali necessari per garantire
i  soccorsi  e  l'evacuazione  delle popolazioni in caso di emergenza
nell'isola di Ortigia nella citta' di Siracusa;
  Considerato  che  attualmente il collegamento viene assicurato solo
tramite i ponti "Umberto I" e "Ponte Nuovo";
  Considerato  che il ponte Umberto I e' stato chiuso al traffico dal
sindaco  di  Siracusa  con  propria  ordinanza dal 16 gennaio 2000, a
causa  di gravi dissesti riscontrati dall'Ufficio tecnico comunale, e
dal  personale del comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito
di  apposito  sopralluogo  del  15 gennaio  2000, come comunicato dal
sindaco  di  Siracusa  con nota n. 2901 del 17 gennaio 2000; e che il
Ponte  Nuovo  per  dimensioni e capacita' di traffico non e' adeguato
alle esigenze di protezione civile;
  Considerato che sono in avanzato corso le procedure di approvazione
di  un  ulteriore  collegamento  stabile,  che risolvera' il problema
della via di fuga Ortigia-Siracusa;
  Considerato  che  il  prefetto  di  Siracusa,  con  telegramma  del
19 gennaio 2000, ha rappresentato l'estrema gravita' della situazione
sia  per la normale convivenza, sia per la sicurezza dei cittadini in
caso di calamita';
  Vista  la nota n. 4005 del 20 gennaio 2000 del sindaco di Siracusa,
con la quale viene richiesta una rimodulazione del quadro generale di
ripartizione delle spese del piano finanziario della legge n. 433 del
31 dicembre  1991,  come approvata dalla giunta della regione Sicilia
con  delibera  n.  145  del  4 giugno  1999, per poter finanziare sia
l'opera    urgente   di   costruzione   di   un   ponte   provvisorio
Ortigia-Siracusa, sia l'opera di consolidamento del ponte Umberto I;
  Constatato   che   l'importo  di  L.  3.500.000.000,  necessario  e
sufficiente  per  la  fase  emergenziale, viene reperito tra le somme
previste nel quadro generale di ripartizione di cui alla legge n. 433
del  31  dicembre 1991, al punto "C": "Priorita' secondarie per tutti
gli obiettivi";
  Constatato  che  con la citata nota n. 4005 del 20 gennaio 2000 del
comune  di Siracusa, il comune stesso si e' dichiarato disponibile ad
utilizzare  i fondi stanziati per altra opera all'obiettivo "D" della
legge  n.  433  del  31 dicembre  1991,  pari a L. 5.000.000.000, per
l'intervento urgente oggetto della presente ordinanza;
  Ritenuto  che occorre effettuare nei tempi piu' rapidi possibile il
collegamento provvisorio Ortigia-Siracusa;
  Sentita la regione siciliana;
  Ritenuto  altresi'  che  occorre  provvedere  nei tempi piu' rapidi
possibile al consolidamento dell'attuale ponte Umberto I;
  Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il sindaco di Siracusa e' nominato commissario delegato ai sensi
dell'art.  5,  comma  4,  della  legge  25 febbraio 1992, n. 225, per
l'attuazione  degli  interventi  finalizzati ad eliminare lo stato di
dissesto del ponte Umberto I ed a provvedere alla realizzazione di un
collegamento provvisorio, allo scopo di garantire la possibilita' dei
soccorsi  e  l'eventuale  evacuazione della popolazione dall'isola in
caso  di  emergenza;  per  l'attuazione di detti interventi si avvale
delle   disposizioni  di  cui  all'art.  57,  comma  3,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448.
  2.  Il  commissario delegato si avvale del comune di Siracusa quale
ente attuatore.
  3. I lavori del collegamento provvisorio dovranno essere intrapresi
entro   5   giorni   dall'approvazione  del  progetto  da  parte  del
commissario delegato e conclusi entro i successivi 20 giorni.
  4.  La  fase  progettuale  ed  i lavori di consolidamento del ponte
Umberto  I  dovranno  essere  finalizzati  alla  piu' rapida messa in
sicurezza del ponte e riapertura dello stesso alla viabilita', con lo
scopo  di  rimuovere  nel  piu' breve tempo possibile il collegamento
provvisorio.  I lavori relativi al consolidamento del ponte Umberto I
dovranno  essere  consegnati  entro  60  giorni ed ultimati entro 270
giorni, dalla data della presente ordinanza.
  5. Per la realizzazione del collegamento provvisorio il commissario
puo'  derogare  a quanto previsto al secondo periodo del quarto comma
dell'art.  14  della legge n. 61 del 30 marzo 1998. Le aree demaniali
necessarie all'esecuzione degli interventi dovranno essere concesse e
consegnate non oltre tre giorni dall'approvazione degli interventi.