IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali e del personale Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare la lettera e) del comma 4-bis dell'art. 17; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1993 e, successivamente, dal decreto ministeriale 17 marzo 1995 concernente l'organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed in particolare l'art. 5 che modifica le competenze delle direzioni centrali della Direzione generale degli affari generali e del personale; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni ed in particolare l'art. 4 che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del direttore generale egli affari generali e del personale; Ritenuto che, secondo il parere n. 1043/98 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 3 febbraio 1999, la lettera e) del comma 4-bis dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 va interpretata come volta a demandare a decreti ministeriali di natura non regolamentare non solo la mera definizione dei compiti delle unita' dirigenziali non generali, ma anche la loro stessa individuazione ed organizzazione, mentre rimane riservata allo strumento regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale; Ritenuto quindi che nella fattispecie prevista dalla predetta lettera e) come sopra interpretata, rientra la possibilita', nell'ambito di uffici di livello dirigenziale generale gia' individuati, di procedere a soppressione o istituzione ovvero ad accorpamento di uffici dirigenziali non generali nonche' allo spostamento degli stessi dall'una all'altra delle gia' individuate direzioni centrali; Ritenuto altresi' che, in merito al quesito posto da questo Ministero se nel suo ambito possa immediatamente procedersi alla adozione dei decreti ministeriali di cui alla ripetuta lettera e) del pure ripetuto comma 4-bis, il predetto alto consesso, nel medesimo parere, ha precisato che, ancorche' elementi di ordine eminentemente formale farebbero propendere per una risposta in senso restrittivo, tuttavia tali conclusioni restrittive non possono essere condivise in primo luogo sulla base di elementi di ordine sostanziale e sistematico e, quindi, sul presupposto della effettiva equivalenza dell'organizzazione esistente con quella che, in base al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, viene prefigurata per la generalita' degli uffici ministeriali; Ritenuto ancora che la Direzione generale degli affari generali e del personale, cosi' come le altre strutture dell'Amministrazione finanziaria, in attesa dei prossimi futuri assetti definitivi, deve per l'intanto provvedere alla propria riorganizzazione per adeguarsi alle necessita' derivanti dal quadro normativo che si va delineando (decentramento operativo e decisionale, federalismo fiscale) nonche' dalla piu' recente disciplina contrattuale, mediante opportuno modello organizzativo che passi attraverso il riequilibrio del numero delle funzioni dirigenziali fra le attuali direzioni centrali, con riduzione di tre delle attuali funzioni dirigenziali operative e l'aumento da tre a sei delle funzioni di consigliere ministeriale aggiunto che potranno, queste ultime, proficuamente essere utilizzate nelle attivita' di studio mirate alla risoluzione delle problematiche connesse alla prossima attuazione della riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale; Considerato che in questo quadro appare funzionale una organizzazione che prevede, per entrambe le direzioni centrali, tre servizi e sette divisioni oltre al servizio e alle tre divisioni previste per l'ufficio di diretta collaborazione del direttore generale e che prevede altresi' che anche la segreteria del direttore generale ed il centro informativo siano inquadrati ciascuno in un servizio; Considerato anche che appare funzionale concentrare tutti gli affari generali presso la Direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale e individuare, presso la Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, una divisione che tratti in maniera integrale e integrata tutte le attivita' connesse alla funzione dirigenziale; Considerato inoltre che e' opportuno e utile unificare, ciascuna in un unica divisione, le materie connesse al trattamento giuridico, al trattamento economico e a quello di quiescenza; Ritenuto che la competenza ad emanare i piu' volte citati decreti ministeriali non regolamentari spetta al dirigente dell'ufficio dirigenziale generale secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato nel ripetuto parere nel quale viene espressamente richiamato il principio sancito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 29 secondo cui spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Considerato, infine, che e' stata fornita alle organizzazioni sindacali la preventiva informazione al riguardo; Decreta: Art. 1. Struttura organizzativa 1. La Direzione generale degli affari generali e del personale e' articolata in un ufficio di diretta collaborazione del direttore generale e due direzioni centrali che a loro volta sono articolate in servizi e divisioni secondo quanto specificato nei seguenti articoli. 2. Presso l'ufficio di diretta collaborazione del direttore generale e presso ciascuna direzione centrale sono previste due funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. 3. Con provvedimento del competente direttore centrale, le divisioni, secondo le esigenze di servizio e tenuto conto dei carichi di lavoro, possono essere ripartite in sezioni. Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali dell'area C.