IL DIRETTORE GENERALE
                degli affari generali e del personale
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il  regolamento  degli  uffici e del personale del Ministero
delle  finanze  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  ed  in  particolare la lettera e) del comma
4-bis dell'art. 17;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, come modificato dal
decreto  ministeriale 3 novembre 1993 e, successivamente, dal decreto
ministeriale 17 marzo 1995 concernente l'organizzazione interna della
Direzione generale degli affari generali e del personale;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  21  dicembre  1996,  n. 699, recante individuazione degli
uffici  di  livello  dirigenziale generale ed in particolare l'art. 5
che  modifica  le competenze delle direzioni centrali della Direzione
generale degli affari generali e del personale;
  Visto  il regolamento adottato con decreto ministeriale 21 dicembre
1996,   n.  700,  recante  individuazione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e delle relative funzioni ed in particolare
l'art.  4  che  istituisce  gli  uffici di diretta collaborazione del
direttore generale egli affari generali e del personale;
  Ritenuto  che,  secondo  il parere n. 1043/98 reso dal Consiglio di
Stato  nell'adunanza  generale del 3 febbraio 1999, la lettera e) del
comma   4-bis   dell'art.  17  della  citata  legge  n.  400/1988  va
interpretata  come volta a demandare a decreti ministeriali di natura
non  regolamentare  non  solo  la  mera definizione dei compiti delle
unita'   dirigenziali   non   generali,   ma  anche  la  loro  stessa
individuazione   ed  organizzazione,  mentre  rimane  riservata  allo
strumento  regolamentare  l'individuazione  degli  uffici  di livello
dirigenziale generale;
  Ritenuto  quindi  che  nella  fattispecie  prevista  dalla predetta
lettera   e)   come  sopra  interpretata,  rientra  la  possibilita',
nell'ambito   di   uffici   di  livello  dirigenziale  generale  gia'
individuati,  di  procedere  a  soppressione  o istituzione ovvero ad
accorpamento   di  uffici  dirigenziali  non  generali  nonche'  allo
spostamento  degli  stessi  dall'una all'altra delle gia' individuate
direzioni centrali;
  Ritenuto  altresi'  che,  in  merito  al  quesito  posto  da questo
Ministero  se  nel  suo  ambito  possa immediatamente procedersi alla
adozione dei decreti ministeriali di cui alla ripetuta lettera e) del
pure  ripetuto  comma  4-bis, il predetto alto consesso, nel medesimo
parere,  ha precisato che, ancorche' elementi di ordine eminentemente
formale  farebbero  propendere per una risposta in senso restrittivo,
tuttavia tali conclusioni restrittive non possono essere condivise in
primo   luogo   sulla  base  di  elementi  di  ordine  sostanziale  e
sistematico  e,  quindi,  sul presupposto della effettiva equivalenza
dell'organizzazione  esistente  con  quella  che,  in base al decreto
legislativo   n.  29  del  1993  e  successive  modificazioni,  viene
prefigurata per la generalita' degli uffici ministeriali;
  Ritenuto  ancora  che la Direzione generale degli affari generali e
del  personale,  cosi'  come  le altre strutture dell'Amministrazione
finanziaria,  in  attesa dei prossimi futuri assetti definitivi, deve
per  l'intanto provvedere alla propria riorganizzazione per adeguarsi
alle  necessita'  derivanti dal quadro normativo che si va delineando
(decentramento  operativo e decisionale, federalismo fiscale) nonche'
dalla   piu'  recente  disciplina  contrattuale,  mediante  opportuno
modello organizzativo che passi attraverso il riequilibrio del numero
delle  funzioni  dirigenziali  fra le attuali direzioni centrali, con
riduzione  di  tre  delle  attuali  funzioni dirigenziali operative e
l'aumento  da  tre  a  sei delle funzioni di consigliere ministeriale
aggiunto che potranno, queste ultime, proficuamente essere utilizzate
nelle attivita' di studio mirate alla risoluzione delle problematiche
connesse  alla  prossima attuazione della riforma del Ministero delle
finanze e dell'amministrazione fiscale;
  Considerato   che   in   questo   quadro   appare   funzionale  una
organizzazione  che  prevede, per entrambe le direzioni centrali, tre
servizi  e  sette  divisioni  oltre  al servizio e alle tre divisioni
previste  per  l'ufficio  di  diretta  collaborazione  del  direttore
generale e che prevede altresi' che anche la segreteria del direttore
generale  ed  il  centro  informativo siano inquadrati ciascuno in un
servizio;
  Considerato  anche  che  appare  funzionale  concentrare  tutti gli
affari  generali presso la Direzione centrale per gli affari generali
e  per  l'amministrazione  del  personale  e  individuare,  presso la
Direzione  centrale  per  le politiche del personale, per gli studi e
l'organizzazione,  una  divisione  che  tratti in maniera integrale e
integrata tutte le attivita' connesse alla funzione dirigenziale;
  Considerato inoltre che e' opportuno e utile unificare, ciascuna in
un  unica divisione, le materie connesse al trattamento giuridico, al
trattamento economico e a quello di quiescenza;
  Ritenuto  che  la competenza ad emanare i piu' volte citati decreti
ministeriali  non  regolamentari  spetta  al  dirigente  dell'ufficio
dirigenziale generale secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato
nel  ripetuto  parere  nel  quale  viene  espressamente richiamato il
principio  sancito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 29 secondo
cui  spetta  ai dirigenti di uffici dirigenziali generali di adottare
gli   atti   relativi  all'organizzazione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale;
  Considerato,  infine,  che  e'  stata  fornita  alle organizzazioni
sindacali la preventiva informazione al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Struttura organizzativa
  1.  La  Direzione generale degli affari generali e del personale e'
articolata  in  un  ufficio  di  diretta collaborazione del direttore
generale e due direzioni centrali che a loro volta sono articolate in
servizi e divisioni secondo quanto specificato nei seguenti articoli.
  2.   Presso  l'ufficio  di  diretta  collaborazione  del  direttore
generale  e  presso  ciascuna  direzione  centrale  sono previste due
funzioni di consigliere ministeriale aggiunto.
  3.   Con   provvedimento  del  competente  direttore  centrale,  le
divisioni, secondo le esigenze di servizio e tenuto conto dei carichi
di  lavoro,  possono  essere  ripartite in sezioni. Alle sezioni sono
preposti funzionari appartenenti a profili professionali dell'area C.