IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
documento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41,  recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  203  del  21 agosto  1995),  e  successive
modificazioni,  recante  la  disciplina del rilascio delle licenze di
pesca;
  Visto   il  decreto  14 gennaio  1999  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  76  del  1o aprile  1999) concernente le dichiarazioni
statistiche sulle catture del tonno rosso;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  3 novembre  1999,  concernente  la
determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 2742 del 17 dicembre
1999  che  stabilisce,  per  il  2000,  le  possibilita di pesca e le
condizioni  ad  essa  associate  per  alcuni  stock o gruppi di stock
ittici,   applicabili   nelle   acque  comunitarie  e,  per  le  navi
comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che
modifica il regolamento (CE) n. 66/98;
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'assegnazione  delle  quote alle
imbarcazioni   incluse  negli  elenchi  allegati  al  citato  decreto
ministeriale    14 settembre    1999,    apportandovi   i   necessari
aggiornamenti;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  della  pesca  marittima, che, nella riunione del 19 gennaio
2000, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  contingenti per la pesca del tonno rosso in Mediterraneo per
categoria  di  attrezzo  sono  riportate  nell'allegato A al presente
decreto.
  2.   Le  quote  individuali  sono  determinate  in  proporzione  al
tonnellaggio  di  ciascuna  imbarcazione  abilitata.  A  tal  fine il
contingente attribuito al sistema e' diviso per la capacita' (in TSL)
delle   unita'   abilitate  al  sistema  medesimo;  il  risultato  e'
moltiplicato per il TSL delle singole imbarcazioni (allegato B).
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2000
               Il Ministro: De Castro
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