IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995), e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso; Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilita di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98; Ritenuto opportuno procedere all'assegnazione delle quote alle imbarcazioni incluse negli elenchi allegati al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999, apportandovi i necessari aggiornamenti; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella riunione del 19 gennaio 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. I contingenti per la pesca del tonno rosso in Mediterraneo per categoria di attrezzo sono riportate nell'allegato A al presente decreto. 2. Le quote individuali sono determinate in proporzione al tonnellaggio di ciascuna imbarcazione abilitata. A tal fine il contingente attribuito al sistema e' diviso per la capacita' (in TSL) delle unita' abilitate al sistema medesimo; il risultato e' moltiplicato per il TSL delle singole imbarcazioni (allegato B). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2000 Il Ministro: De Castro ----