IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
affida   al   Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale
l'individuazione mediante proprio decreto, di qualifiche equipollenti
a  quella  di  centralinista  telefonico,  idonee  al collocamento al
lavoro  dei lavoratori non vedenti, ai fini di dare applicazione alla
legge 29 marzo 1985, n. 113;
  Visto  l'art.  6, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella
parte  concernente  il  collocamento  obbligatorio  dei  soggetti non
vedenti  in  possesso  di diverse qualifiche professionali rispetto a
quelle specificamente riconosciute per legge;
  Vista  la  legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  norme  sul  collocamento obbligatorio dei
centralinisti  telefonici  ciechi, che istituisce, all'art. 2, l'Albo
professionale  nazionale  dei  minorati  della  vista  abilitati alla
funzione di centralinista telefonico;
  Vista   la  citata  legge  n.  113  del  1985,  che  disciplina  il
collocamento  al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti,  e  visti,  in  particolare,  gli  articoli  1 e 2 relativi,
rispettivamente,   alla   formazione   dell'albo   professionale  dei
centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di
centralinista;
  Ritenuto  che  il  legislatore, con la disposizione di cui all'art.
45,  comma  12,  della  legge  n. 144 del 1999, ha inteso operare uno
specifico  rinvio  alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulle base
di   identici  presupposti  normativi,  ai  possessori  di  qualifica
equipollente  a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela
normativa  oggi  riconosciuta  ai  medesimi centralinisti non vedenti
iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze
del  mondo  del  lavoro, sempre piu' improntate alla utilizzazione di
tecnologie  avanzate nel settore della comunicazione telefonica. Cio'
al  fine  di  consentire  una piu' puntuale tutela degli appartenenti
alla  categoria  dei  non  vedenti  offrendo,  in  tal modo, maggiori
opportunita'  di  inserimento professionale collegate alle innovative
metodologie di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Qualifiche  professionali  equipollenti  a  quella  di  centralinista
                             telefonico
  1.  Ai sensi dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e
ai  fini  dell'applicazione  della legge n. 113 del 1985, le seguenti
qualifiche  sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista
telefonico non vedente:
    operatore  telefonico  addetto alle informazioni alla clientela e
agli uffici relazioni col pubblico;
    operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di
banche dati;
    operatore  telefonico  addetto  ai  servizi  di  telemarketing  e
telesoccorso.