IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   29 giugno   1995   per   il  riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art.  10,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva n.
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  l'istanza  del 27 ottobre 1999, protocollo n. 757836, con la
quale  l'organismo  Olocert  -  Istituto  europeo  di  certificazione
S.r.l.,  con  sede  in  via  C. Cattaneo, 20 - 47900 Rimini, in forza
dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999,   n.   162,   ha  richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di
certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Olocert -
Istituto  europeo di certificazione S.r.l., soddisfa quanto richiesto
dalla   direttiva   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi' che l'organismo Olocert - Istituto europeo di
certificazione  S.r.l.,  ha  dichiarato  di  essere  in  possesso dei
requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2) del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.,
e'  autorizzato  al  rilascio  di  certificazioni  CE  secondo quanto
riportato  negli  allegati al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.