IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione
  Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1993,  n.  9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro in data 3 marzo 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, con il
quale,  ai  sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le
istituzioni  creditizie  con  le quali le regioni e province autonome
possono   contrarre   i   mutui   da   destinare   al   finanziamento
della maggiore  spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono
state stabilite le condizioni e modalita' di detti mutui;
  Visti  i  successivi  decreti  ministeriali  in data 14 luglio 1993
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 176 del 29 luglio 1993) e
16 settembre  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 230 del
30 settembre  1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato
decreto del 3 marzo 1993;
  Visto il contratto stipulato in data 3 marzo 1995 relativo al mutuo
complessivo di L. 35.583.000.000 di cui L. 3.551.200.000 a carico del
Ministero  del  tesoro e L. 32.031.800.000 a carico del Ministero del
bilancio,  accordato  alla  regione  Toscana da un pool di banche con
capofila  il  Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le
finalita' di cui sopra;
  Visto  l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994
dal  quale  si  rileva  che  il  Monte dei Paschi di Siena e il Monte
Paschi  fondiario  e  opere  pubbliche  S.p.a., si sono fuse mediante
incorporazione della seconda nella prima;
  Visto  l'atto  di  costituzione,  repertorio n. 102609, raccolta n.
30376,  dal  quale  risulta  costituita la societa' per azioni con la
denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.";
  Considerato  che  il  contratto  sopracitato prevede la facolta' di
estinguere  anticipatamente  il  mutuo in questione mediante rimborso
del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;
  Viste  le  lettere  del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
concernente  l'estinzione  anticipata  dei  mutui  con oneri a carico
dello Stato;
  Vista  la  lettera  del  Dipartimento  del  tesoro,  Direzione II -
Ufficio  IV,  del  22 novembre  1999  e  la  nota  allegata  relativa
all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;
  Vista  la  nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla
Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera
del  26 novembre  1999  con  la  quale  si  comunica  l'intenzione di
estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Ritenuto,  pertanto,  che  si  possa  provvedere  al pagamento, per
l'estinzione  anticipata  del  mutuo sopra menzionato per la parte di
competenza  dell'ex  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica,  di complessive L. 25.723.122.209 di cui L. 25.468.437.831
quale   capitale  residuo  e  L. 254.684.378  a  titolo  di  compenso
calcolata sulla base della percentuale suddetta;
  Considerato  che  occorre  provvedere  al  pagamento  alla data del
1o gennaio  2000,  della  somma  di L. 25.723.122.200 arrotondata, da
imputare al capitolo 9590;
                              Autorizza
a  carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 25.723.122.200.
  Per   il   suddetto   importo  sara'  emesso  un  apposito  mandato
estinguibile  mediante  accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di
Siena  S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di
Siena della Banca d'Italia.
    Roma, 15 dicembre 1999
                                       Il direttore generale: Bitetti