IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'articolo  62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  l'articolo  3,  comma  121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  stabilisce  che  i  soggetti  che  hanno dichiarato ricavi
derivanti  dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo
53,  comma  1,  ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, o compensi
derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni  di ammontare non
superiore   a   lire   dieci   miliardi   sono   tenuti   a   fornire
all'Amministrazione  finanziaria  i  dati contabili ed extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
  Visto il proprio decreto 18 aprile 1997, concernente l'approvazione
di  questionari  per  gli  studi  di  settore  relativi  ad attivita'
imprenditoriali nel settore delle manifatture;
  Visto  l'articolo  10,  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146, che
individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  proprio  decreto  10  novembre 1998, che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo 10,  comma 7, della
legge n. 146 del 1998;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  il  decreto  direttoriale  24 dicembre  1999, concernente le
modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
7 dicembre 1999;
  Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993  n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
    a) studio di settore SD 06 U codice di attivita' 17.54.6;
    b) studio di settore SD 07 A codice di attivita' 17.71.0;
    c) studio  di  settore  SD  07  B  codici  di  attivita' 17.72.0;
17.73.0; 17.74.0; 17.75.0;
    d) studio di settore SD 07 C codice di attivita' 18.22.1;
    e)  studio  di  settore  SD  07  D  codici  di attivita' 18.21.0;
18.24.3;
    f) studio di settore SD 07 E codice di attivita' 18.23.0;
    g) studio  di  settore  SD  07  F  codici  di  attivita' 18.24.1;
18.24.2;
    h) studio di settore SD 07 G codice di attivita' 18.24.4;
    i) studio  di  settore  SD  09  C  codici  di  attivita' 20.10.0;
20.20.0; 20.40.0;
    j) studio di settore SD 09 D codice di attivita' 20.30.1;
    k)  studio  di  settore  SD  09  E  codici  di attivita' 20.30.2;
20.51.1; 20.52.1.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma l
sono  determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SD 06 U;
    - 2, per lo studio di settore SD 07 A;
    - 3. per lo studio di settore SD 07 B;
    - 4, per lo studio di settore SD 07 C;
    - 5, per lo studio di settore SD 07 D;
    - 6, per lo studio di settore SD 07 E;
    - 7, per lo studio di settore SD 07 F;
    - 8, per lo studio di settore SD 07 G;
    - 9, per lo studio di settore SD 09 C;
    - 10, per lo studio di settore SD 09 D;
    - 11, per lo studio di settore SD 09 E.
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente  le  attivita'  indicate  nelcomma  1,  fermo
restando  il  disposto  dell'articolo 2. In caso di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 1999.