IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  l'art.  3,  comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  stabilisce  che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   9l7,   o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
  Visto i propri decreti 3 luglio 1997 e 5 dicembre 1997, concernenti
l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
  Visto  l'art.  10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  proprio  decreto  10  novembre 1998, che ha istituito la
Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998;
  Visto  il  decreto  direttoriale  24 dicembre  1999, concernente le
modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
7 dicembre 1999;
  Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
    a) studio di settore SG 61 E codice di attivita' 51.14.0;
    b) studio di settore SG 61 F codice di attivita' 51.11.0;
    c) studio di settore SG 61 G codice di attivita' 51.12.0;
    d) studio di settore SG 61 H codice di attivita' 51.13.0;
    e) studio di settore SG 62 U codice di attivita' 55.30.5;
    f) studio di settore SG 63 U codice di attivita' 55.40.4;
    g) studio di settore SG 64 U codice di attivita' 55.40.3.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma l
sono  determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SG 61 E;
    - 2, per lo studio di settore SG 61 F;
    - 3. per lo studio di settore SG 61 G;
    - 4, per lo studio di settore SG 61 H;
    - 5, per lo studio di settore SG 62 U;
    - 6, per lo studio di settore SG 63 U;
    - 7, per lo studio di settore SG 64 U.
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma 1, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 1999.