IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni
per  ampliare  le  basi  imponibili, per razionalizzare, ficilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento;
  Visto  in  particolare l'art. 78, commi 25 e 26, della citata legge
n.  413  del  1991, il quale stabilisce - ai fini dei controlli sugli
oneri  deducibili  -  che  i  soggetti  che  erogano  mutui  agrari e
fondiari,  le  imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono
comunicare  all'anagrafe tributaria, rispettivamente, gli elenchi dei
soggetti  che  hanno  corrisposto:  a) quote  di  interessi passivi e
relativi   oneri   accessori   per   mutui   in  corso;  b) premi  di
assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli  infortuni;  c) contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  e  demanda  all'emanazione  di  un
decreto  del Ministro delle finanze la determinazione delle modalita'
e dei termini delle predette comunicazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  18 giugno  1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149
del 28 giugno 1993, il quale, in attuazione delle disposizioni recate
dall'art.  78,  commi  25 e 26, della predetta legge n. 413 del 1991,
stabilisce   il   contenuto,   le   modalita'   ed  i  termini  delle
comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  degli  elenchi delle persone
fisiche   che   hanno   corrisposto   interessi   passivi,  premi  di
assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali;
  Considerato  che  l'articolo  unico del citato decreto del Ministro
delle  finanze  18 giugno 1993 stabilisce che le comunicazioni devono
essere   eseguite   mediante   registrazione  dei  dati  su  supporti
magnetici,  nonche'  trasmesse  all'anagrafe  tributaria  con nota di
accompagnamento;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  80,  concernente  nuove  disposizioni in materia, tra l'altro, di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono  essere  adottati  dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti   che   sono   espressione   del  potere  di  indirizzo
politico-amministrativo  di  cui  agli  articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto  necessario  che,  al fine di semplificare le attivita' di
acquisizione  e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i dati
richiesti  siano  trasmessi  mediante  supporti  magnetici  o tramite
collegamenti  telematici  diretti  con  il  sistema  informativo  del
Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dal citato decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, al fine
di  agevolare  l'inserimento  dei  dati  nel  sistema informativo del
Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e
prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe
tributaria  l'elenco  delle  persone  fisiche  che  hanno corrisposto
interessi  passivi  e  relativi  oneri  accessori,  mediante supporti
magnetici  aventi  le caratteristiche tecniche ed il tracciato record
indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  2.   Le   imprese   assicuratrici  devono  comunicare  all'anagrafe
tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi
per  assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli  infortuni,  mediante
supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato
record indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  3.  Gli  enti  previdenziali  ed  assistenziali  devono  comunicare
all'anagrafe  tributaria  l'elenco  delle  persone  fisiche che hanno
corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione
di  quelli  versati  dai  datori  di  lavoro  per  conto  dei  propri
dipendenti,  mediante  supporti  magnetici  aventi le caratteristiche
tecniche  ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente
decreto.