IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per il Lazio
  Visto  l'art.  32,  comma  1, lettera d), del decreto legislativo 9
luglio  1997, n. 241, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 1, del
decreto  legislativo  28 dicembre  1998,  n. 490, in base al quale le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori dipendenti e pensionati od
organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente
almeno   cinquantamila   aderenti,   possono   costituire  centri  di
assistenza  fiscale  nei  confronti  dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma
1,  e  51  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il
quale  e' stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta e dai professionisti, ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto  il  decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del
12 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17
luglio  1999,  con  il  quale  all'art.  1  e'  stata attribuita alle
direzioni  regionali  la  competenza  al rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale;
  Vista  la  delega  rilasciata  in data 2 novembre 1999 con la quale
l'USPPI  -  Unione sindacati professionisti pubblico privato impiego,
ha  autorizzato  l'Associazione  lavoratori  dipendenti  e pensionati
italiani  -  ALDEPI, a costituire un centro autorizzato di assistenza
fiscale;
  Vista  l'istanza pervenuta in data 16 dicembre 1999 con la quale la
societa'  "Tutela  fiscale  del contribuente S.r.l.", con sede in via
Appia  Nuova  n.  666  -  00181 Roma, chiede di essere abilitata alla
costituzione di centri di assistenza fiscale;
  Visto  l'atto costitutivo stipulato in data 27 agosto 1999 a rogito
notaio dott. Federico Biondi (repertorio n. 50134, raccolta n. 9209),
e  lo  statuto  ad  esso  allegato,  depositati  in copia autenticata
unitamente  alla  predetta  istanza,  dal  quale  risulta interamente
versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;
  Vista  la  polizza  di  assicurazione stipulata con la compagnia di
assicurazioni  Lloyd's,  la cui garanzia e' prestata con un massimale
di cinque miliardi di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato
decreto n. 164/1999;
  Vista  la  dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 ottobre
1999,  con la quale il presidente dell'associazione A.L.D.E.P.I. e il
segretario  nazionale  U.S.P.P.I.  dichiarano  che le stesse hanno un
numero di aderenti superiore a 50.000 unita';
  Vista  l'insussistenza  di provvedimenti di sospensione dell'ordine
di  appartenenza  a  carico del responsabile dell'assistenza fiscale,
dott.  Quercioli  Paolo Antonio, nato a Magliano Sabina il 28 gennaio
1960, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;
  Vista la relazione tecnica sulla capacita' operativa del CAF, anche
in  ordine  all'affidamento  a  terzi  delle  attivita' di assistenza
fiscale,  previsto  a  norma  dell'art.  11,  comma  1,  del  decreto
ministeriale n. 164/1999;
  Considerato  che  nell'istanza  di  autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  sono  indicati  gli elementi
richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;
  Considerato  che  sussistono,  quindi,  i requisiti e le condizioni
previste  dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
del  capo  II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la
costituzione   dei   centri   di  assistenza  fiscale  ai  lavoratori
dipendenti e pensionati;
                              Decreta:
  La  societa'  Centro  di  assistenza  fiscale  "Tutela  fiscale del
contribuente s.r.l.", in sigla T.F.D.C., e' autorizzata all'esercizio
dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  nei  confronti di lavoratori
dipendenti  e  pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
ministeriale  31 maggio  1999,  n.  164,  e  dell'art. 33 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  La  predetta  societa'  e'  iscritta  al n. 43 dell'albo dei centri
autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2000
                                     Il direttore regionale: Di Iorio