IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7; Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario; Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE del-l'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990; Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE, che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva n. 85/511/CEE; Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, reante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. l, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 91/685/CEE recante modifica della direttiva n. 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1998 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi obbligatoria degli animali; Vista la decisione della Commissione del 28 luglio 1999, n. 99/584/CE, relativa ad un aiuto finanziario della Comunita' per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica; Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita'; Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantita' dei vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Decreta: Art. 1. Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1999. A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necesario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.