IL DIRETTORE GENERALE
                del Dipartimento alimenti nutrizione
                   e sanita' pubblica veterinaria
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto   27 luglio   1934,   n.   1265,  e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503, modificata dalla legge
11 marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Vista  la  decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990
relativa a talune spese del settore veterinario;
  Vista  la  decisione  del Consiglio n. 91/666/CEE del-l'11 dicembre
1991  che  stabilisce  le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e
indica   le  banche  di  antigene  comunitarie,  tra  cui  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n.
229,  concernente  il  regolamento  di  attuazione della direttiva n.
85/511/CEE  che  stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica,
tenuto  conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE
del 26 giugno 1990;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  del  2 luglio  1992,  n.
92/380/CEE,   che  modifica  l'elenco  degli  istituti  e  laboratori
autorizzati  a  manipolare  il virus dell'afta epizootica di cui alla
direttiva n. 85/511/CEE;
  Visto  il  decreto  7 luglio  1992  per  la  produzione, acquisto e
distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di appalti pubblici di forniture in
attuazione   delle   direttive  n.  77/62/CEE,  n.  80/767/CEE  e  n.
88/295/CEE;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche,  reante  norme  sul  riordino  della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   Istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  l,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363,  concernente  il  regolamento  di  attuazione della direttiva n.
91/685/CEE   recante  modifica  della  direttiva  n.  80/217/CEE  che
stabilisce   misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
classica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 dicembre  1998  relativo  alla
produzione,  acquisto  e  distribuzione dei vaccini per la profilassi
obbligatoria degli animali;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  28 luglio  1999,  n.
99/584/CE,  relativa  ad  un aiuto finanziario della Comunita' per la
costituzione  in  Francia,  in  Italia e nel Regno Unito di scorte di
antigene  destinate  alla  fabbricazione  di  vaccini  contro  l'afta
epizootica;
  Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni,
occorre  stabilire  le  quantita' dei vaccini e antigeni che dovranno
essere   prodotte   dagli   istituti   zooprofilattici   sperimentali
incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui  all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978, n. 833, provvedono
all'acquisto  e  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per gli
interventi  di  profilassi  obbligatoria nei confronti delle malattie
infettive  e  diffusive  degli  animali  con  i  fondi  alle medesime
assegnati  sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941 del Ministero del
tesoro - esercizio finanziario 1999.
  A  tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art.
2,  le  regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necesario
ricorrere  all'approvvigionamento  di vaccini prodotti dagli istituti
zooprofilattici  sperimentali,  possono  provvedere  alla  stipula di
contratti  d'acquisto  con  gli  stessi  definendo  il numero di dosi
necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.