IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Webhofer Georg, nato il 10 febbraio 1966 a
Bolzano, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  l'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
  Preso atto che e' in possesso dei titoli accademici: 1) "Dipl. ing.
univ."   in   "Maschinenwesen"   conseguita   presso   la  Technische
Universitat    di   Monaco   di   Baviera   nel   luglio   1991;   2)
"DiplomWirtschaftsingenieur  Univ."  presso la stessa Universita' nel
marzo 1994;
  Considerato  che  il  richiedente e' un professionista nel Paese da
cui  proviene,  come  risulta  dal  certificato attestante esperienza
professionale pluriennale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 14 luglio 1999;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Al  sig.  Webhofer  Georg,  nato  il  10 febbraio  1966  a Bolzano,
cittadino   austriaco,   sono  riconosciuti  i  titoli  professionali
tedeschi,  di  cui  in  premessa quali titoli validi per l'iscrizione
all'albo degli "ingegneri" e l'esercizio della professione.
    Roma, 9 febbraio 2000
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi