IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la societa' Terme di Crodo S.p.a., ora denominata Campari - Crodo S.p.a., con sede in Novara, via Baluardo Partigiani n. 13, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte di Valle d'Oro" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Terme di Crodo" sita in comune di Crodo (Novara); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla do-manda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole affinche' la societa' Campari Crodo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte di Valle d'oro di Crodo (Novara) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' stimolare la digestione". La dicitura "Puo' favorire le funzioni epatobiliari" potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari". Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte di Valle d'Oro" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Terme di Crodo" sita in comune di Crodo (Novara).