IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la
semplificazione  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata  dal  decreto-legge  n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre  1999,  in  corso  di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, concernente il proseguimento
della fase di sperimentazione della gestione comune delle vongole nei
compartimenti  marittimi di Chioggia e Venezia, nonche' l'istituzione
della  gestione  sperimentale  della  pesca  dei  fasolari  nell'area
compresa  nell'ambito  dei  compartimenti  marittimi  di  Monfalcone,
Venezia e Chioggia;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  2000,  in  corso  di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, concernente la costituzione
del  comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 1, del citato
decreto ministeriale 17 dicembre 1999;
  Viste  le  proposte  del  predetto comitato rese nella riunione del
7 febbraio 2000;
  Considerata la necessita' di disciplinare la pesca dei fasolari nei
compartimenti  marittimi  di  Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia  e di
assicurare  una  gestione  comune  delle  vongole  nei  compartimenti
marittimi  di  Chioggia  e  Venezia  conformemente  alla proposta del
comitato di coordinamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'attivita'  di  pesca  dei  fasolari  e' effettuata nell'ambito
territoriale  dei  compartimenti  marittimi  di Monfalcone, Venezia e
Chioggia.  Nella  fase di prima attuazione, la pesca e' esercitata su
base  regionale.  Il  comitato di coordinamento anche su richiesta di
uno  dei  tre  consorzi interessati, puo' adottare determinazioni per
l'esercizio della pesca su base territoriale diversa.