Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alle  amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                  Alle comunita' montane
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al Ministero dell'interno - Ufficio
                                  legislativo
                                  Alla conferenza Stato-regioni
                                  Alla    conferenza    Stato-regioni
                                  autonomie locali
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
Premessa.
  La  presente  modifica  della  circolare  n.  1  e'  dettata  dalla
necessita'  di  rispondere ad alcune esigenze manifestatesi nel corso
del  primo anno di operativita' dell'art. 28, comma 3, della legge n.
448/1998.
  Le  variazioni  riguardano  principalmente gli adempimenti a carico
degli Enti destinatari della norma, nonche' le scadenze gia' previste
dalla  precedente  circolare  alla  luce  dell'entrata  a  regime del
"doppio  versamento"  del  debito residuo per l'estinzione anticipata
alla pari dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
1 - Adempimenti  formali  a  carico dell'ente e procedure da adottare
per  l'estinzione  anticipata,  ai  sensi dell'art. 28, comma 3 della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  dei  mutui  concessi dalla Cassa
depositi e prestiti.
  Gli  enti  previsti  dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre
1998,  per le finalita' di cui al successivo terzo comma della citata
legge,  devono  presentare  un  piano finanziario quinquennale da cui
risulti  che  il  rapporto debito/PIL, rappresentato da un valore che
evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero (es.: 0,00000034),
alla  fine  del  quinto  anno  si sia ridotto almeno del 10 per cento
rispetto all'anno iniziale.
  Detto  piano  finanziario,  da redigersi conformemente al prospetto
allegato, e corredato da una dettagliata relazione illustrativa, deve
essere approvato con delibera di consiglio dell'Ente.
  Per  il  periodo 1999-2004 i valori del PIL nazionale da utilizzare
per  il  calcolo  del rapporto sono evidenziati, in miliardi di lire,
nella  circolare  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione   economica   n.  2,  del  13 ottobre  1999  (Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999).
  Per  i  piani che verranno redatti negli anni successivi al 2000, i
dati del PIL nazionale da utilizzare saranno indicati con informativa
del suddetto Ministero.
  La  procedura  di  estinzione  anticipata  dei mutui concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  ha inizio con la presentazione entro il
31 marzo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  -  Dipartimento  del  Tesoro  -  Direzione I ed alla Cassa
depositi  e  prestiti,  della  domanda  di estinzione con allegati il
piano  finanziario  quinquennale,  la  relazione  illustrativa  e  la
delibera consiliare di approvazione.
  La  domanda  deve  indicare,  oltre all'ammontare complessivo delle
risorse  da  destinare  all'estinzione  anticipata, anche l'eventuale
distribuzione  dello  stesso  nell'arco  del  quinquennio  nonche' le
scadenze nelle quali effettuare i versamenti dell'anno in corso.
  I  versamenti, infatti, possono essere effettuati entro e non oltre
le date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto
che  la  riduzione del debito residuo decorrera' dal 1o luglio, per i
pagamenti  effettuati  entro il 30 giugno, e dal 1o gennaio dell'anno
successivo, per quelli effettuati entro il 31 dicembre.
  Nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite
nell'arco  del  quinquennio,  gli  enti  dovranno comunicare entro il
31 marzo di ogni anno le date prescelte per i versamenti.
  Compiuta  l'istruttoria delle domande, la Cassa depositi e prestiti
rende noto, entro il 30 aprile, l'esito dell'analisi al Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica che, entro il
15 maggio,  provvede  ad  informare gli enti circa l'approvazione del
piano  finanziario,  autorizzando  la  Cassa  depositi  e prestiti ad
estinguere anticipatamente i mutui.
  La  Cassa,  al  fine  di consentire l'effettuazione dei versamenti,
comunica   all'ente,   rispettivamente   entro  il  15 giugno  ed  il
30 ottobre,  l'importo  da versare alle scadenze prescelte e l'elenco
dei mutui oggetto di estinzione, nonche' le modalita' di pagamento.
  La Cassa depositi e prestiti, per la redazione del suddetto elenco,
segue  il  criterio  di  dare  priorita'  ai mutui concessi con tasso
nominale  piu'  elevato  e, a parita' di tasso, con vita residua piu'
breve.
  La Cassa, inoltre, provvede ad estinguere anticipatamente alla pari
mutui  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  delle  risorse  indicate
dall'ente.  Resta  stabilito,  per-tanto,  che  non  puo'  procedersi
all'estinzione  parziale  di  un  singolo  mutuo,  ne' possono essere
estinti mutui con oneri di ammortamento a carico di altri soggetti.
  Qualora i mutui oggetto di estinzione non fossero stati interamente
somministrati,  le somme non erogate saranno compensate con il debito
residuo.
  Gli  enti,  effettuato il versamento, sono tenuti a trasmettere con
urgenza,  anche  via  fax  (n.  06.4221.5371),  alla Cassa depositi e
prestiti  -  Divisione  V  -  copia  della quietanza rilasciata dalla
Tesoreria  provinciale  o  copia della ricevuta del bollettino di c/c
postale.  Successivamente la Cassa depositi e prestiti provvedera' ad
estinguere  i mutui e a trasmettere agli enti interessati il relativo
provvedimento.
  Va, infine, evidenziato che, ai sensi della circolare del Ministero
dell'interno  F.L.  n.  19 del 27 aprile 1999, l'eventuale contributo
erariale  spettante  sui mutui oggetto di estinzione rimane invariato
sia  per  quanto  attiene  all'aspetto  quantitativo  sia  per quanto
attiene alla durata del contributo stesso.
2 - Monitoraggio dei piani finanziari ed eventuale applicazione delle
sanzioni.
  La  Cassa  depositi e prestiti effettua il monitoraggio annuale dei
piani finanziari.
  A  tal  fine, entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti trasmettono
alla  Cassa  depositi  e prestiti un prospetto strutturato in maniera
analoga  al  piano finanziario presentato ed approvato, che riporta i
dati  di  consuntivo  dell'esercizio  precedente e le eventuali nuove
stime per gli anni successivi.
  In  presenza  di  una dinamica divergente da quella programmata, la
Cassa  depositi  e  prestiti  provvede  ad informare il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Con  cadenza  annuale  la  Cassa depositi e prestiti trasmette allo
stesso Ministero un prospetto da cui devono risultare i dati relativi
alle  estinzioni anticipate e l'ammontare della penale calcolata alla
data  del provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998.
  Nel caso in cui, alla fine del quinquennio, non sia stato raggiunto
l'obbiettivo  della  riduzione  almeno  del 10 per cento del rapporto
debito/PIL,  la  Cassa  depositi e prestiti ne dara' comunicazione al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ai  fini  dell'emanazione  del  provvedimento per l'attivazione della
procedura  del  recupero  della  penale,  come previsto dall'art. 28,
comma 3, della legge in argomento.
  Il   recupero  coattivo  delle  somme  eventualmente  dovute  viene
disposto   anche  secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
Ministero del tesoro 7 gennaio 1998, art. 9, comma 4.
                                                   Il Ministro: Amato