L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 15 febbraio 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo", pubblicata nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 1997;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  1,  comma  6,  lettera a),
numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge;
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista   la  raccomandazione  della  commissione  europea  98/195/CE
dell'8 gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione in un mercato
delle  telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  1  -  fissazione dei
prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista   la  raccomandazione  della  commissione  europea  98/322/CE
dell'8 aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato
delle   telecomunicazioni   liberalizzato   (parte  2  -  separazione
contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista   la  raccomandazione  della  commissione  C(1999)  3863  del
24 novembre     1999,     concernente    "Fissazione    dei    prezzi
d'interconnessione  per  le  linee  affittate  in  un  mercato  delle
telecomunicazioni liberalizzato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante  il  "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 221 del 22 settembre 1997;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
  Visto  il  provvedimento  del  Ministero  delle  comunicazioni  del
3 aprile  1998,  relativo  alla  determinazione  degli  organismi  di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/98  del  25 novembre  1998,
concernente  "Valutazione  e  richiesta  di  modifica dell'offerta di
interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia  del 24 luglio
1998",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 289 dell'11 dicembre 1998;
  Vista  la  propria  delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa
alle  "Condizioni  economiche  d'offerta  del  servizio  di telefonia
vocale  alla  luce  dell'evoluzione  di  meccanismi  concorrenziali",
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
del 5 luglio 1999;
  Vista   la   propria  delibera  n.  1/CIR/99  del  29 luglio  1999,
concernente   "Disciplina   della   numerazione   nel  settore  delle
telecomunicazioni",   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla  "Determinazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato";
  Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicem-bre 1999, recante
"Regole  per  la  fornitura  della  Carrier Selection Equal Access in
modalita'  di  Preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre
1999;
  Vista  la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service  Provider  Portabiliy)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom
Italia, pervenuta all'Autorita' in data 15 luglio 1999;
  Sentita  la societa' Telecom Italia nelle audizioni del 4 ottobre e
10 dicembre 1999;
  Vista  la documentazione e le note trasmesse dai seguenti operatori
titolari  di  una  licenza  individuale per operare nel settore delle
telecomunicazioni  in  Italia:  MCI  WorldCom  S.p.a., RSL COM Italia
S.r.l.,  Colt  Telecom  S.r.l.,  Swisscom  S.p.a., Infostrada S.p.a.,
Global    One    Communications   S.p.a.,   MetroWeb   S.p.a.,   SPAL
Telecommunications  S.p.a.,  Wind  Telecomunicazioni  S.p.a., Telecom
Italia  Mobile S.p.a., TMI Ltd, Albacom S.p.a., Omnitel Pronto Italia
S.p.a.,   Plug   it   S.p.a.,   Welcome   Italia   S.p.a.,  FaciliCom
International S.r.l., Worldlink S.p.a.;
  Vista  la  documentazione  presentata  da  Telecom  Italia  in data
26 agosto, 6 e 20 ottobre, 8 e 11 novembre e 14 dicembre 1999;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita,  nella  riunione  della commissione del 22 dicembre 1999, la
relazione  dell'ing.  Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria,
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
  Vista  la  decisione  assunta  nella  riunione del 23 dicembre 1999
nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento;
  Vista  l'appendice  all'offerta  di interconnessione di riferimento
presentata   da   Telecom   Italia,   in   relazione  ai  servizi  di
interconnessione   finalizzati   all'offerta   delle  prestazioni  di
preselezione dell'operatore e portabilita' del numero, ai sensi delle
delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000;
  Visto il parere espresso dall'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato in data 9 febbraio 2000;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  europea (direzione
generale concorrenza e direzione generale societa' dell'informazione)
in data 8 febbraio 2000;
  Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci;
  Considerato quanto segue:
1. Riferimenti normativi.
  L'art.  18,  comma  2,  della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997
pone  in  capo alle Autorita' nazionali di regolamentazione l'obbligo
di  notificare  alla  commissione europea l'elenco degli organismi di
telecomunicazioni   che  detengono,  nell'ambito  di  ciascuno  Stato
membro, una "notevole forza di mercato".
  L'art.  1,  comma  1, lettera am), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni
dell'art.  4,  comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per
la individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".
  Con  delibera  dell'Autorita'  n.  197/99  del 7 settembre 1999, la
societa'  Telecom Italia e' stata notificata alla commissione europea
come  avente  "notevole  forza  di  mercato"  nel  mercato delle reti
telefoniche  pubbliche  fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle
linee affittate e nel mercato dell'interconnessione.
  In  ragione  di  tale determinazione, la societa' Telecom Italia e'
tenuta a provvedere, ai sensi dell'art. 4, com-mi 9 e 10, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma
1,  del  decreto  ministeriale  23 aprile 1998, alla pubblicazione di
un'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
  Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione
concorrenziali,  Telecom Italia e' tenuta a garantire, secondo quanto
previsto  dalla  vigente  normativa  comunitaria  e nazionale, che la
propria   offerta  di  interconnessione  di  riferimento  rispetti  i
principi   di   non   discriminazione,  trasparenza,  obiettivita'  e
orientamento ai costi.
  L'Autorita'  ha  il  potere  di imporre, ove cio' sia giustificato,
modifiche  all'offerta  di interconnessione di riferimento, anche con
efficacia  retroattiva,  in  base  a quanto stabilito dalla normativa
comunitaria,  all'art.  7,  paragrafo  3,  della direttiva 97/33/CE e
dalla  normativa  nazionale,  all'art.  4,  comma  9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma
8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
  L'Autorita'  dispone  inoltre,  ai sensi dell'art. 4, comma 16, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere
di  fissare  in  anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza
effettiva,  quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni
di   fornitura  e  d'impiego  nonche'  la  conformita'  ai  requisiti
essenziali  dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di
riferimento.
2.  L'attivita'  istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta
di interconnessione di riferimento.
  L'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per
il   1999,  presentata  all'Autorita'  in  data  15 luglio  1999,  ha
costituito  oggetto  di  una  attivita'  istruttoria  dell'Autorita',
aperta  alla  partecipazione  di  tutti  gli  operatori licenziatari.
L'Autorita'  ha  formalmente richiesto agli operatori licenziatari di
far  pervenire  i propri commenti sull'offerta di interconnessione di
riferimento  ed avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti
di tale offerta. Tale attivita' istruttoria ha evidenziato che alcuni
aspetti   dell'offerta   di   interconnessione   di  riferimento  non
rispondono   esaustivamente  ai  principi  previsti  dalla  normativa
nazionale e comunitaria.
  Sulla  base  delle risultanze istruttorie, si e' ritenuto opportuno
intervenire   sull'offerta   di   interconnessione   di   riferimento
presentata da Telecom Italia prevedendo:
    a) la modifica di alcune condizioni tecniche ed economiche per la
fornitura di servizi;
    b)   l'esplicitazione   nell'offerta   di   interconnessione   di
riferimento  di maggiori  informazioni  circa  alcuni servizi in essa
previsti;
    c)  l'inserimento  di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di
interconnessione.
  A) A  supporto  della  decisione  di  modificare  alcune condizioni
tecniche ed economiche per la fornitura di servizi, si ritiene quanto
segue:
    1)  per  i  casi  di  accesso da parte di abbonati ai servizi non
geografici  di  un  operatore  interconnesso, l'Autorita' richiama il
principio  generale  secondo  il  quale  le  condizioni economiche di
interconnessione  debbono  essere  disaggregate  per  servizi  e  per
componenti e tali da evitare che il richiedente debba sostenere oneri
non  strettamente attinenti al servizio richiesto. In applicazione di
tale  principio,  nei casi di accesso da parte di abbonati di Telecom
Italia  ai  servizi  non  geografici  di  un operatore interconnesso,
Telecom Italia deve essere remunerata esclusivamente per la fornitura
del servizio di trasporto delle chiamate originate da propri abbonati
sino  al  punto  di interconnessione, nonche' in ragione di eventuali
attivita'  di fatturazione o di rischio di insolvenza, ed e' tenuta a
corrispondere all'operatore che offre il servizio eventuali quote che
vengono   addebitate  al  chiamante.  Tali  ricavi  infatti  spettano
all'operatore che fornisce il servizio non geografico (per esempio, i
servizi ad addebito ripartito).
    2)  L'Autorita'  constata che il mercato degli scambi di traffico
internazionale  e'  caratterizzato  da una crescente dinamicita', con
prezzi   di   terminazione  internazionale  soggetti  a  periodici  e
frequenti   aggiornamenti,   sia   alla  luce  dell'evoluzione  delle
dinamiche  concorrenziali, sia alla luce della crescente presenza sul
mercato  di  alternative di instradamento derivanti dalla presenza di
una  pluralita'  di  operatori. In ogni caso, l'Autorita' ritiene che
tale dinamicita' debba essere tenuta in considerazione esclusivamente
in  coerenza con una rigorosa applicazione del rispetto del principio
di non discriminazione.
  In  base a tale principio, le condizioni economiche per il traffico
internazionale  uscente, definite nell'offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia, devono essere riconosciute, in maniera
uniforme,  alla generalita' degli operatori escludendo ogni eventuale
flessibile  applicazione  delle  stesse  (es.  sconti a volume ovvero
basati  sulla durata contrattuale). Cio' premesso, si ritiene che, in
applicazione  del principio di orientamento ai costi, laddove Telecom
Italia  benefici  di  riduzioni  di  costo per particolari direttrici
internazionali,  ovvero  di sconti a volume o, ancora, sia soggetta a
condizioni  economiche  diverse per la terminazione delle chiamate su
reti   fisse   o   reti   mobili,   possa   essere  riconosciuta  una
conseguente maggiore     flessibilita'     delle     voci    relative
all'instradamento   del   traffico   verso   l'estero  rispetto  alla
generalizzata  validita' annuale delle condizioni economiche previste
nell'offerta  di  interconnessione di riferimento. Tale esigenza deve
essere  peraltro  contemperata  con  l'obbligo  per Telecom Italia di
definire  prezzi per i servizi di interconnessione orientati ai costi
e di mettere a disposizione dell'Autorita' le informazioni necessarie
ad esercitare le proprie competenze di verifica degli stessi.
    3) Alcuni interventi si rendono necessari in relazione ai servizi
di  accesso  da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non
geografiche  di  altri operatori, per l'instradamento dei quali si fa
ricorso  alle funzionalita' di rete intelligente; cio' sia per quanto
riguarda  gli  aspetti  tecnici, sia per cio' che concerne le attuali
condizioni economiche proposte da Telecom Italia.
  Relativamente alle attivita' di configurazione, attualmente Telecom
pone  come  requisito  essenziale  per  l'avvio dell'interconnessione
l'espletamento di alcune attivita' di configurazione, sia su tutte le
proprie    centrali    (SGU    ed   SGT)   di   commutazione   aperte
all'interconnessione, sia sulla propria rete intelligente.
  Premesso   che   i   criteri   adottati  da  un  operatore  per  la
determinazione  di  costi  da  ribaltare  su altri operatori, oltre a
dover  essere  ispirati a principi di equita', proporzionalita' e non
discriminazione,   debbono   stimolare  l'applicazione  di  soluzioni
tecniche e gestionali efficienti al fine di ridurre il piu' possibile
l'insieme  dei  costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni,
si  ritiene  che  l'attuale  modalita' procedurale attuata da Telecom
Italia  non  costituisca  una  soluzione  ottimale, in quanto implica
attivita' sia a livello di rete intelligente che a livello di rete di
commutazione (queste ultime eseguibili a livello centralizzato).
  Si   ritiene  inoltre  opportuno,  al  fine  di  dare  una maggiore
trasparenza  agli  operatori  che  richiedono l'interconnessione, che
tutte  le  attivita'  di  configurazione  e  le  relative  condizioni
economiche    siano    puntualmente   esplicitate   nell'offerta   di
interconnessione di riferimento.
  In   aggiunta  a  tali  costi  di  configurazione,  Telecom  Italia
richiede,  nel  caso  del servizio di accesso da parte di abbonati di
Telecom  Italia  ai  servizi  non  geografici  di altri operatori, la
corresponsione, oltre alle normali tariffe per il traffico commutato,
di una componente aggiuntiva per singola chiamata, giustificata sulla
base  di un utilizzo di risorse di rete intelligente. Si ritiene che,
in  linea  generale,  il ricorso a risorse di rete intelligente debba
contribuire   ad  ottimizzare  l'utilizzo  della  rete  ai  fini  del
trasporto   delle   singole   chiamate   e,   sulla   base   di  tale
considerazione, si ritiene che l'offerta di tali prestazioni da parte
di  Telecom  Italia  (con  particolare  riferimento  alle  condizioni
economiche) non risulti in linea con tale principio, costituendo anzi
un  ostacolo  alla  diffusione  dei  servizi  da  parte  degli  altri
operatori.
  Un  utile  riferimento  in  merito  e'  fornito anche dai confronti
internazionali,  dai quali si ricava che nei principali Paesi europei
non  viene  riconosciuta  agli operatori notificati alcuna componente
aggiuntiva per la remunerazione dell'utilizzo della rete intelligente
ai   fini  dell'instradamento  delle  chiamate.  D'altro  canto,  una
puntuale  verifica dei prezzi relativi ai servizi di raccolta forniti
dall'operatore  notificato  nei  vari  Paesi  europei  ha evidenziato
l'allineamento  di  tali  prezzi  alle  indicazioni  contenute  nella
raccomandazione  della  Commissione  europea 98/195/CE dell'8 gennaio
1998 e successivi aggiornamenti.
  La  lettura combinata di tali evidenze consente di concludere che i
prezzi di interconnessione per il traffico commutato definiti secondo
la  "buona  prassi  corrente"  possono essere considerati adeguati ai
fini  della  remunerazione  dell'operatore per un utilizzo efficiente
della  propria  rete  ai  fini  dell'instradamento  e trasporto delle
chiamate,  ivi  compreso  l'eventuale ricorso a funzionalita' di rete
intelligente.
  Si  rileva,  d'altra  parte,  che  i livelli economici dell'attuale
offerta  commerciale  di  analoghi servizi da parte di Telecom Italia
alla  propria clientela finale appaiono incompatibili con l'eventuale
applicazione,  alle  divisioni  commerciali  della stessa Telecom, di
analoghi valori per l'utilizzo di funzionalita' di rete intelligente.
  Sulla  base  di  tali  considerazioni,  l'Autorita' ha avviato gia'
dalla  pubblicazione  dell'offerta  di  interconnessione  per il 1998
un'attivita'  istruttoria  volta  a valutare le condizioni economiche
per  tali  servizi,  richiedendo  a  Telecom  Italia  informazioni di
dettaglio  a  supporto  dell'applicazione di tali valori alle proprie
divisioni   commerciali,   senza   ricevere   adeguata  ed  esaustiva
giustificazione.
  L'Autorita'   ritiene   peraltro  indispensabile  riconsiderare  le
condizioni   tecniche  ed  economiche  di  utilizzo  da  parte  degli
operatori   di   interconnessione   delle   funzionalita'   di   rete
intelligente,  anche  alla luce del prevedibile aumento dell'utilizzo
di  tali  funzionalita'  conseguente  sia  allo  sviluppo dei servizi
offerti  all'interfaccia  di  interconnessione,  sia all'apertura del
servizio di portabilita' del numero ed alle sue evoluzioni.
  B) In     merito     agli     interventi    dell'Autorita'    volti
all'esplicitazione  nell'offerta  di  interconnessione di riferimento
di maggiori  informazioni  circa  alcuni servizi in essa previsti (in
particolare,  il  servizio  di  housing, le condizioni economiche dei
servizi  Numero  unico e Numero personale e la disciplina connessa ai
servizi  "12")  si  rileva  che  essi  si  basano  sul  fatto  che le
informazioni  ad  oggi  riportate nell'offerta di interconnessione di
riferimento  non  risultano  in  grado di soddisfare completamente il
principio  di  trasparenza.  La  normativa  di  riferimento, infatti,
dispone  esplicitamente  che  l'operatore  notificato  debba  rendere
disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi tutte le
informazioni   e  le  specifiche  tecniche  necessarie,  al  fine  di
agevolare  la conclusione di un accordo. Nel rispetto dei principi di
trasparenza  e  non  discriminazione,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a
riportare    nell'offerta    di   interconnessione   di   riferimento
l'indicazione  delle  condizioni  tecniche  ed  economiche  dei  vari
servizi  in essa contenuti e non puo' rinviare ad accordi commerciali
la definizione di tali condizioni.
  Con  particolare riferimento al servizio di housing, l'Autorita' si
riserva di richiedere a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni
e di intervenire con successive determinazioni.
  C) A  supporto  delle  decisioni di inserimento di nuovi servizi da
fornire all'interfaccia di interconnessione, si rileva quanto segue:
    1) in relazione all'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica
utilita',  si ritiene necessario che, laddove non sussistano motivate
giustificazioni    tecniche,   l'offerta   di   interconnessione   di
riferimento  debba rispettare il principio secondo il quale i servizi
e  le  componenti  siano  disaggregati in modo tale da evitare che il
richiedente  debba  sostenere  oneri  non  strettamente  attinenti al
servizio  richiesto  e che, pertanto, non siano imposti all'organismo
richiedente    l'interconnessione    obblighi    o   condizioni   non
adeguatamente giustificabili.
    2) Con riferimento al servizio di accesso da remoto ai servizi di
Rete  privata  virtuale di operatori interconnessi, si ritiene che il
suo  inserimento  nell'offerta di interconnessione di riferimento sia
necessario  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  non  discriminazione. Al fine di garantire la massima
interoperabilita'    tra    i   servizi   offerti   dagli   operatori
(eventualmente,  anche  a livello internazionale) si ritiene altresi'
che  tale  servizio  debba  essere  fornito  senza alcuna limitazione
all'accesso   che   non  sia  tecnicamente  giustificabile  (es.,  la
fissazione  di  limiti  al numero di cifre supportate in rete). Resta
peraltro  fermo  il principio regolamentare per cui l'utilizzo di una
Rete  privata virtuale possa essere ammesso soltanto per la fruizione
delle  prestazioni  tipiche connesse a tale servizio; al riguardo, ai
fini  della  presente  delibera, per Rete privata virtuale si intende
l'utilizzazione  di  risorse  aperte  al  pubblico  per soddisfare le
esigenze  di  una pluralita' di soggetti aventi uno stabile interesse
professionale   comune  tale  da  giustificare  esigenze  interne  di
comunicazione direttamente connesse al predetto interesse.
  D) Vengono inoltre stabilite alcune disposizioni finali, sulla base
delle seguenti considerazioni:
    1) l'Autorita' ha avviato con la delibera n. 1/CIR/98 un percorso
volto  alla  realizzazione  di  un mercato pienamente concorrenziale.
Tale  percorso  ha visto una progressiva estensione della concorrenza
nei  servizi  telefonici,  sino  all'apertura  dei  servizi in ambito
locale.  Il  piu'  recente  passaggio  di tale percorso e' costituito
dalla  decisione  assunta  nell'ambito  della  delibera  n. 101/99 di
estendere  la  prestazione  di  Carrier Selection anche alle chiamate
all'interno  delle  Aree  Locali.  Tale apertura mira ad estendere la
gamma   di   servizi  che  possono  essere  offerti  dagli  operatori
licenziatari,  introducendo  meccanismi  competitivi  anche in questo
segmento  di  mercato  al  fine  di  generare benefici ai consumatori
finali.
  In  un contesto multi-operatore, l'Autorita' ritiene indispensabile
prendere   in   esame   l'evoluzione   delle   attuali  modalita'  di
interconnessione,  in  linea  con quanto gia' prefigurato nell'ambito
della  delibera  n.  1/CIR/98,  al  fine di completare il processo di
apertura   del  mercato  delle  telecomunicazioni.  In  tale  ottica,
l'Autorita'   si  propone  di  rivedere,  entro  il  31 maggio  2000,
l'attuale struttura dell'interconnessione con l'obiettivo di renderla
progressivamente     indipendente     dall'architettura    di    rete
dell'operatore dominante, nonche' di valutare la definizione di nuove
aree  di  raccolta  e  l'introduzione  di  prezzi di interconnessione
basati sulla distanza chilometrica.
  Si  rende inoltre necessario adeguare l'offerta di interconnessione
al  fine  di  rendere  operative le disposizioni di cui alle delibere
numeri 101/99   (che  dispone  l'introduzione  della  prestazione  di
Carrier Selection in ambito locale), 1/CIR/99, 3/CIR/99 e 4/CIR/99.
  Con  particolare riferimento alle disposizioni di cui alla delibera
n.  101/99, Telecom Italia e' tenuta a garantire, laddove l'operatore
interconnesso  decida  di  ampliare  i  servizi  in Carrier Selection
offerti  ai  propri  clienti,  la  revisione  e  l'integrazione degli
accordi  di  interconnessione  in  vigore,  esclusivamente per quanto
strettamente  connesso  alle modifiche del quadro regolamentare. Tale
integrazione   puo'   prevedere   anche   la   necessita'   da  parte
dell'operatore  interconnesso  di  rivedere  le proprie previsioni di
traffico nonche', conseguentemente, di richiedere a Telecom Italia la
fornitura  di ulteriori circuiti e kit di interconnessione al fine di
offrire  tale  servizio alla propria clientela. In tali casi, Telecom
Italia   deve   assicurare   agli   operatori  richiedenti  la  piena
disponibilita'    ad   effettuare   tempestivamente   le   necessarie
integrazioni dell'accordo, senza applicare alcuna penale o condizione
limitativa  per l'operatore interconnesso, fermo restando il rimborso
dei costi sostenuti.
    2)  Premesso  che  e'  compito primario dell'Autorita' promuovere
tempestivamente  un  mercato  competitivo  delle reti e dei servizi e
considerata  l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa
costituire   un  riferimento  certo  ed  obiettivo  per  il  mercato,
l'offerta  di interconnessione di riferimento fornisce agli operatori
licenziatari  uno  strumento  indispensabile  al  fine  di valutare e
pianificare  la  propria  offerta  di  servizi  sul  mercato. In tale
prospettiva, si ritiene opportuno che tale offerta sia disponibile in
anticipo  rispetto  alla  validita'  della stessa, al fine di fornire
agli  operatori  interconnessi  i  necessari  elementi  informativi e
trasparenza sul mercato. Pertanto, l'Autorita', anche nell'ottica del
passaggio  ad una metodologia di calcolo basata sui costi prospettici
incrementali  di  lungo periodo, ritiene opportuno prevedere a regime
che  la pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento
avvenga  secondo tempi tali da permettere agli operatori licenziatari
di  valutare  le  condizioni ivi contenute ed all'Autorita' stessa di
valutare  la necessita' di eventuali modifiche e/o integrazioni prima
dell'entrata in vigore di tale offerta.
    3)  In  attesa della verifica della corrispondenza del sistema di
contabilita'   dei   costi   e   di  separazione  contabile  adottato
dall'operatore  notificato  ai criteri enunciati dagli articoli 8 e 9
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 318 del 1997, nel
rispetto  dei  principi  di cui all'art. 4, commi 7 e 12 del medesimo
decreto,  e  in  considerazione  dell'avvio  di  un percorso volto al
passaggio  ad un sistema di contabilita' basato su costi incrementali
medi  di lungo periodo, i valori economici proposti da Telecom Italia
per  i  servizi  di  traffico commutato di base dovranno in ogni caso
essere  coerenti  con  quelli  indicati  nella  raccomandazione della
commissione  europea  98/195/CE  e  nei  successivi  aggiornamenti. I
prezzi  minimi e massimi, calcolati secondo la buona prassi corrente,
sono   considerati   infatti  sufficientemente  ampi  da  coprire  le
differenze di costi tra gli Stati membri.
  Tali condizioni potranno essere modificate, nel corso del 2000, per
tener  conto  delle  risultanze  delle  verifiche  di adeguatezza dei
sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile da parte
di  un  soggetto  indipendente incaricato dall'Autorita' ai sensi dei
precitati  articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318 del 19 settembre 1997.
  Si ritiene inoltre necessario avviare una consultazione pubblica al
fine  di emanare, entro il 31 maggio 2000, un provvedimento che fissi
i  criteri  per  la  definizione  di un sistema di calcolo basato sui
costi   correnti.  Tale  sistema  dovra'  essere  utilizzato  per  la
definizione  delle  condizioni  economiche  contenute nell'offerta di
interconnessione di riferimento valida per il 2001.
    4)  Particolari  esigenze  di  trasparenza,  anche ai fini di una
puntuale verifica del rispetto del principio di non discriminazione e
di  orientamento  ai  costi, si pongono in relazione alla descrizione
delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio
di transito verso operatori terzi.
  In  relazione  a  tale  servizio,  l'offerta di interconnessione di
riferimento  definisce  le condizioni economiche per la fornitura del
servizio  di  commutazione,  instradamento  e  trasporto  dalla  rete
dell'operatore    d'origine   verso   la   rete   dell'operatore   di
destinazione,  rinviando  alla  negoziazione  individuale  con i vari
operatori  la  definizione  del  prezzo  complessivo per la fornitura
della  prestazione  e  contravvenendo  in  cio' al principio generale
secondo   cui,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  non
discriminazione,   l'offerta   deve   riportare  l'indicazione  delle
condizioni  tecniche ed economiche dei vari servizi in essa contenuti
e  non  puo'  rinviare  ad accordi commerciali la definizione di tali
condizioni.
  Si  rileva  peraltro che, stante l'attuale sistema di fornitura del
servizio  con  modalita'  cd.  "a  cascata", esigenze di riservatezza
costituiscono   ostacolo   ad   una   eventuale   piena   indicazione
nell'offerta   di   interconnessione  di  riferimento  del  dettaglio
disaggregato  delle  varie  voci  che  concorrono a formare l'importo
richiesto  da Telecom Italia all'operatore dalla cui rete la chiamata
e' originata.
  Si  ritiene  altresi'  che  una  rapida implementazione da parte di
Telecom Italia di sistemi di fatturazione del servizio di transito di
tipo  cd.  "direct billing" possa costituire uno strumento importante
al  fine  di  garantire  condizioni  trasparenti per la fornitura del
servizio  di  transito;  allo  stato,  in attesa della disponibilita'
tecnica  di  tale  modalita',  Telecom  Italia  e'  tenuta  a fornire
all'Autorita'  puntuale  evidenza  della  modalita'  adottata  per la
definizione   delle   condizioni  economiche,  distinta  per  singolo
operatore sulla cui rete termina la chiamata.
    5)  Si  ritiene che la definizione di chiare e trasparenti regole
relative  alla fornitura dei servizi di interconnessione, soprattutto
con  riferimento  ai kit di interconnessione, costituisca un elemento
indispensabile  per  la  piena  applicazione dei principi generali in
tema  di  interconnessione, al fine ultimo di garantire un efficiente
ed  effettivo  sviluppo  della concorrenza. Al riguardo, lo strumento
piu'  opportuno  appare essere l'inserimento nell'ambito dell'offerta
di  interconnessione di riferimento di un Service Level Agreement che
definisca   il  complesso  delle  modalita'  operative  e  gestionali
connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione.
    6) Alcuni aspetti dell'offerta di interconnessione di riferimento
che  costituiscono  oggetto  di  ulteriori  interventi  di modifica e
integrazione  sono,  ad  oggi,  in  corso  di  valutazione  da  parte
dell'Autorita' nell'ambito di altri procedimenti.
  In  particolare,  l'Autorita'  ha in corso un'attivita' di verifica
delle  condizioni  economiche e tecniche, integrative dell'offerta di
interconnessione di riferimento, proposte da Telecom Italia in merito
alle  prestazioni  di Carrier Preselection e Number Portability. Tale
attivita'  mira,  in  particolare, a verificare il pieno rispetto dei
criteri di ripartizione dei costi definiti nell'ambito delle delibere
numeri 3/CIR/99  e  4/CIR/99  nonche'  a  valutare  la coerenza delle
condizioni  economiche  e  delle  modalita' contrattuali e gestionali
proposte  da  Telecom Italia rispetto all'obiettivo di un equilibrato
sviluppo  delle  dinamiche  concorrenziali,  secondo quanto richiesto
dalla  normativa  comunitaria  e  raccomandato, da ultimo, dal citato
parere   delle   direzioni   generali  societa'  dell'informazione  e
concorrenza della commissione europea.
  E'  inoltre  in  via  di conclusione un procedimento istruttorio in
tema  di  linee  affittate,  kit  e collegamenti di interconnessione.
Nell'ambito  di  tale  procedimento  sono  stati  presi  in  esame le
condizioni  tecniche  ed  economiche  di  fornitura  dei collegamenti
diretti  nell'ambito  dell'interconnessione, i livelli di qualita', e
la   gamma   di   servizi   da   prevedere  nell'ambito  dell'offerta
d'interconnessione   di  riferimento,  anche  sulla  base  di  quanto
previsto nella raccomandazione della commissione europea C(1999) 3863
del  24 novembre  1999 sulla fissazione dei prezzi d'interconnessione
per le linee affittate in un mercato liberalizzato.
  Telecom  Italia  e'  pertanto tenuta ad adeguare tempestivamente la
propria    offerta    di   interconnessione   di   riferimento   alle
determinazioni  che  verranno  assunte dall'Autorita' nell'ambito dei
relativi provvedimenti;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Modifiche alle condizioni tecnico-economiche
       dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione
                  di riferimento di Telecom Italia.
  1.  Si   dispongono   le   seguenti   modifiche   alle  con-dizioni
tecnico-economiche    dei    servizi   contenuti   nel-l'offerta   di
interconnessione di riferimento di Telecom Italia:
    a)  con  riferimento  all'accesso  di abbonati di un operatore ai
servizi  non  geografici di un operatore interconnesso, si applica il
principio  generale  per  cui  i  ricavi  derivanti  da  tali servizi
spettano  integralmente  all'operatore  a  cui  e' stata assegnata la
relativa   numerazione.  All'operatore  dalla  cui  rete  origina  la
chiamata  spettano  invece i ricavi per il trasporto della chiamata e
gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla
copertura   dell'eventuale   rischio   di  insolvenza.  L'offerta  di
interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia ed i contratti di
interconnessione devono essere allineati a tale principio;
    b)  le  condizioni  economiche  per  il servizio di trasporto del
traffico  internazionale  uscente  devono  essere  adeguate  ai costi
effettivamente  sostenuti per la terminazione su reti internazionali.
Telecom  Italia  e'  tenuta  a fornire all'Autorita', contestualmente
alla  presentazione  dell'offerta  di interconnessione di riferimento
come   modificata  ai  sensi  della  presente  delibera,  puntuale  e
documentata  evidenza  dei  costi  sostenuti  per l'instradamento del
traffico verso i vari Paesi esteri. Telecom Italia puo' aggiornare le
condizioni economiche per l'instradamento del traffico internazionale
uscente  ogni  qualvolta  si  realizzi  una  modifica  dei  costi  di
terminazione su reti internazionali, dandone preventiva e documentata
informativa all'Autorita';
    c)  con  riferimento al servizio cosiddetto di "housing", Telecom
Italia  e'  tenuta  ad  integrare  l'offerta  di  interconnessione di
riferimento con le seguenti informazioni di dettaglio:
      1)  le  informazioni  che  Telecom  Italia  ritiene  necessarie
all'avvio  dello  studio  di  fattibilita'  e le informazioni fornite
all'operatore a valle di tale attivita';
      2) i tempi massimi per la realizzazione di tale studio;
      3)   i   tempi  massimi  impiegati  per  l'implementazione  del
servizio;
      4)  le  norme  che  regolano  l'attribuzione  degli  spazi agli
operatori che ne fanno richiesta;
    d)   Telecom   Italia   e'   tenuta  ad  integrare  l'offerta  di
interconnessione  con  riferimento  al  contenuto e alle modalita' di
gestione del database per il servizio "12";
    e)   Telecom   Italia  e'  tenuta  ad  inserire  nell'offerta  di
interconnessione  di riferimento le condizioni economiche relative ai
servizi   di  accesso  da  parte  di  un  abbonato  di  un  operatore
interconnesso  di  servizi  numero  unico  e numero personale forniti
sulla rete di Telecom Italia;
    f)  in relazione ai servizi di accesso da parte di un abbonato di
Telecom  Italia  a numerazioni non geografiche di altri operatori per
il  cui  instradamento si ricorre alla rete intelligente, non possono
essere addebitati costi a fronte di attivita' di configurazione delle
centrali,  ma esclusivamente eventuali costi relativi ad attivita' di
configurazione del database di rete intelligente.