IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto n. 13 del 4 ottobre 1999 emesso dal tribunale di
Bari  con  il  quale  e'  stata  dichiarata  aperta  la  procedura di
concordato   preventivo   cessio  bonorum  della  S.p.a.  Costruzioni
edilizie industriali;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 delle
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 ottobre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Costruzioni edilizie industriali, con sede in Bari, unita' di
Bari  (NID  9916BA0051)  per  un  massimo  di  51  unita' lavorative;
Brindisi  (NID  9916BR0006)  per  un  massimo di 2 unita' lavorative;
Lecce  (NID 9916LE0007) per un massimo di 2 unita' lavorative; Milano
(NID  9903MI0146)  per  un massimo di 13 unita' lavorative; Roma (NID
9912RM0122)  per  un  massimo  di  10 unita' lavorative; Taranto (NID
9916TA0032)  per  un  massimo  di  2  unita' lavorative e Varese (NID
9903VA0015)  per  un  massimo  di 1 unita' lavorativa dall'11 ottobre
1999 al 10 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione    salariale   ai   lavoratori   interessati,   nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 gennaio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi