IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  110  del  10  ottobre 1997 pronunciata dal
tribunale  di  Modena  che  ha  dichiarato il fallimento della S.p.a.
Officine meccaniche;
  Vista  la  sentenza  n.  76  del  17  giugno  1997  pronunciata dal
tribunale  di  Modena  che  ha  dichiarato il fallimento della S.p.a.
Sati-Usmac;
  Vista  la  sentenza  n.  951  del  24  ottobre 1997 pronunciata dal
tribunale  di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. En.
Group;
  Considerato che le societa' sopracitate hanno stipulato, in data 12
giugno  1997, un contratto d'affitto con la societa' Nassetti S.p.a.,
con durata prevista sino al 31 dicembre 2000;
  Considerato  che i rispettivi curatori fallimentari hanno promosso,
avanti  il  tribunale  di Milano, azione di risoluzione del contratto
d'affitto,   per   inadempimento   grave   della   predetta  societa'
affittuaria, Nassetti S.p.a.;
  Vista  l'ordinanza  in  data  22 marzo 1999 con la quale il giudice
istruttore ha stabilito la restituzione immediata delle aziende e dei
magazzini  ad  esse  correlate, con i connessi rapporti di lavoro, ai
rispettivi fallimenti;
  Viste  le istanze presentate dai curatori fallimentari delle citate
societa'  con le quali viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad orario ridotto a decorrere rispettivamente dal 24 marzo
1999 per la S.p.a. En. Group e dal 29 marzo 1999 per la S.p.a. O.M.S.
Officine meccaniche e per la S.p.a. Sati-Usmac;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria   effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  O.M.S.  Officine  meccaniche, con sede in Casalgrande (Reggio
Emilia),  e unita' di Fiorano Modenese (Modena) (NID 9908MO0004), per
un massimo di 38 unita' lavorative, dal 29 marzo 1999 al 28 settembre
1999.