IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. Agenzia Defendini, inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 21 gennaio
1997,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 20 dicembre 1996,
stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,  decorrente dal
1o settembre  1998,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  personale  dipendente  da imprese esercenti servizi recapito
applicato,  a  31  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori pari a 159 unita', per gli addetti al recapito
e  da  40  a  35  per  gli  impiegati,  quadri  reparto affrancatura,
carriere, su un organico complessivo di 165 unita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 22464 del 21 marzo 1997 con il
quale  e'  stato autorizzato l'applicazione del contratto medesimo ed
e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale per dodici
mesi  dal  30 dicembre  1996  per  i  lavoratori beneficiari e con le
modalita' sopraindicate;
  Vista  l'istanza  di  proroga della societa' in questione inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione  in  data  23 marzo 1998, tendente ad ottenere il rinnovo
dal  30 dicembre  1997  per  ulteriori  dodici  mesi  del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale a seguito della stipula del
contratto di solidarieta' biennale del 20 dicembre 1996;
  Visto   il   verbale   di   accordo  del  1o marzo  1998  stipulato
dall'azienda  in  questione  con  le organizzazioni sindacali, con il
quale le parti in difformita' con richiesta aziendale hanno stabilito
la  prosecuzione  del contratto medesimo per i lavoratori beneficiari
fino  al  31 marzo  1998,  poiche'  hanno  ritenuto  di  ripristinare
l'orario  normale,  contrattualmente previsto dal contratto nazionale
di lavoro, dal 1o aprile 1998;
  Visto  il decreto ministeriale n. 27497 del 6 dicembre 1999, che ha
concesso  il trattamento di integrazione salariale per il periodo dal
30 dicembre 1997 al 31 marzo 1998;
  Considerato   che  in  data  27 luglio  1998  presso  la  direzione
provinciale  di  Torino,  a  seguito  dell'avvio  della  procedura di
mobilita'  per  il  licenziamento  di  quaranta lavoratori dipendenti
dalla  predetta  societa',  e' stato siglato un accordo tra le parti,
posto  in  allegato,  con  il  quale  si  e'  deciso di sospendere la
procedura  di  mobilita'  e di presentare un ulteriore istanza per il
periodo residuale (1o settembre 1998-29 dicembre 1998), facendo salve
le condizioni e i termini previsti nell'accordo del 20 dicembre 1996,
al  fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti e di
evitare la procedura di mobilita';
  Considerato che nel predetto accordo del 27 luglio 1998 la societa'
e le organizzazioni sindacali hanno convenuto, al fine di adattare il
salario  alle  mutate condizioni di mercato di far ricorso, per tutto
il  personale della S.r.l. Agenzia Defendini a strumenti alternativi,
quali  riduzione  dell'orario  giornaliero  per  2 anni a partire dal
1o gennaio 1999, part-time, mobilita' aziendale e flessibilita';
  Considerato altresi' che nel predetto accordo del 27 luglio 1998 si
conferma,  all'art.  3,  la  validita'  agli  effetti  del  contratto
medesimo  fino alla data del 29 dicembre 1998, poiche' dal 1o gennaio
1999   come   previsto   all'art.   4,   verra'  modificato  l'orario
contrattuale  di lavoro - per tutti i dipendenti dell'azienda - in 32
ore settimanali senza piu' ricorso all'istituto della solidarieta';
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Considerato, inoltre, che con verbale d'incontro del 27 luglio 1999
le  parti  hanno  confermato  l'attuazione  di  quanto  stabilito dal
succitato art. 4, ovvero la riduzione dell'orario normale di lavoro e
della  retribuzione  per  tutto  il  personale,  secondo le modalita'
concordate nell'accordo del 27 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1o settembre 1998 al 29 dicembre
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Agenzia Defendini, con sede in Torino, unita' di Torino, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40  ore  settimanali  a  31 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori pari a 159 unita', per gli addetti al
recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura,
corriere, su un organico complessivo di 165 unita'.