IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. Italservizi Mensa c/o Bagnoli
S.p.a.  di  Napoli,  appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda
summenzionata,  inoltrata  presso il competente ufficio regionale del
lavoro  e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso,
in data 23 febbraio 1998, che unitamente al contratto di solidarieta'
per  riduzione  di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 11 febbraio 1998 e 5
luglio 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal
1o marzo  1998,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  pubblici  esercizi applicato, a 30 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 7 unita', su un
organico complessivo di 31 unita';
  Considerato  che  la ditta committente ha usufruito del trattamento
di  CIGS  per  ristrutturazione per il periodo dal 1o gennaio 1997 al
31 dicembre 1998;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  per  il  periodo  dal 1o marzo 1998 al 31 dicembre
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Italservizi
Mensa  c/o  Bagnoli  S.p.a.  di  Napoli,  con sede in Roma, unita' di
Napoli  (NID 9815000021), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7
unita', su un organico complessivo di 31 unita'.