IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Visto,  in  particolare, l'art. 14, commi 1 e 2, della citata legge
n.  488  del  1999,  ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2000 gli
uffici finanziari eseguono, con modalita' semplificate ed utilizzando
procedure automatizzate, senza adempimenti a carico del contribuente,
i  rimborsi  richiesti  fino al 31 dicembre 1993 di importo, al netto
degli  interessi,  non  superiore  a cinque milioni di lire, relativi
alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  al
contributo al servizio sanitario nazionale, nonche' alle tasse e alle
imposte indirette sugli affari;
  Visto il comma 3 del predetto art. 14, che rinvia ad un decreto del
Ministro  delle  finanze  per  la  determinazione  delle modalita' di
attuazione  delle  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e  2 e per
l'individuazione   degli   uffici   competenti   all'emanazione   dei
provvedimenti di rimborso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  rimborsi  di  cui  alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
disposti:
    a) per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive ed
il contributo al servizio sanitario nazionale, dai centri di servizio
delle imposte dirette ed indirette o, in mancanza, dagli uffici delle
entrate o dagli uffici delle imposte dirette;
    b) per  l'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici delle entrate
o, in mancanza, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;
    c) per le altre imposte indirette e le tasse, dagli uffici
delle entrate o, in mancanza, dagli uffici del registro.
  2.   Gli   uffici   indicati  al  comma  1,  utilizzando  procedure
automatizzate,  dopo  aver  controllato  la  spettanza  del rimborso,
formano  liste  di  rimborso  contenenti,  per ciascun nominativo, le
generalita'   dell'avente   diritto  e  l'ammontare  dell'imposta  da
rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi che riportano gli estremi
ed   il  totale  delle  partite  di  rimborso  delle  singole  liste.
Limitatamente  ai  rimborsi  da  effettuare su istanza di parte, tali
uffici  provvedono  altresi' alla preventiva acquisizione, sempre con
procedure automatizzate, delle istanze di rimborso.