IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
  Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno
schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva, al
fine  di  garantire  un migliore funzionamento del regime comunitario
degli  aiuti  di  tale  prodotto, mediante la determinazione dei dati
necessari alla conoscenza del potenziale produttivo oleicolo;
  Visto  il  regolamento CEE n. 586/88 della Commissione, che fissa i
criteri  di raffronto tra i dati indicati in denuncia di coltivazione
con  quelli  risultanti  dall'applicazione  dei metodi previsti dagli
articoli  2  e 4 del regolamento CEE n. 2276/79 per la determinazione
dei dati di base dello schedario;
  Considerato   che   ai   fini  della  concessione  dell'aiuto  alla
produzione  e'  determinante la conoscenza del numero di piante e del
loro potenziale produttivo;
  Considerato  che  e' necessario attivare una procedura uniforme per
consentire  l'eventuale riesamina dei dati aggiornati dallo schedario
su richiesta dell'olivicoltore;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  I  dati  relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di
ciascuna   particella  olivetata,  risultanti  dall'applicazione  dei
metodi  previsti  agli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79,
sono  confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore in denuncia
di coltivazione.