Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((    01.  La  lettera  c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1997, n. 454, e' sostituita dalla seguente:
    "c)   per   impresa   di   autotrasporto  un'impresa,  ovvero  un
raggruppamento,  che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose su
strada   per  conto  di  terzi  e  che  e'  iscritta  all'albo  degli
autotrasportatori  di  cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se
avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;". ))
  1.  All'articolo  2  della  legge  23 dicembre  1997,  n. 454, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al
finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
      a)   l'acquisizione   dei  programmi  e  delle  apparecchiature
informatiche  da  impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione
di  cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il
10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
a);
      b)  la  partecipazione  alla  realizzazione  di  terminals  per
trasporti  stradali;  a  tali iniziative e' riservato il 38 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      c)  la riconversione e modifica del parco veicolare circolante,
mediante  l'acquisizione  di  nuovi  veicoli,  ((  per  conseguire un
miglioramento  delle  condizioni di sicurezza stradale, limitatamente
alla  sostituzione  dei  veicoli immatricolati da oltre sei anni alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484,
e  per consentire una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto
ambientale  in  modo  da  conseguire  standard piu' elevati di quelli
previsti  dalla  normativa  in  vigore.  L'intervento  dello Stato e'
limitato   sino  alla  compensazione  dei  maggiori  costi  derivanti
dall'adeguamento  agli  standard  tecnici  piu' elevati in materia di
emissioni e di sicurezza; )) a tali iniziative e' riservato il 46 per
cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      d)  interventi  di  adeguamento  per  la riduzione di emissioni
inquinanti    su    veicoli   in   disponibilita'   dell'impresa   di
autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al
25  per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate;
a  tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      e)  la  formazione  professionale  degli  operatori  e dei loro
dipendenti,  anche  utilizzando  a  tale  scopo le risorse attivabili
mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e'
riservato  il  2  per  cento  delle risorse previste dall'articolo 1,
comma 3, lettera a).";
    b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite
dalle   seguenti:   "o   avviate   a  realizzazione  nel  quadriennio
1998-2001";
    c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  per  le  operazioni  di  cui al comma 1, lettera b), mutui
decennali  fino  al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo
di lire un miliardo;";
    d)  al  comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate."
sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";
    e)  al  comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere a) e c)";
    f) al comma 4, la lettera e) e' abrogata;
    g) il comma 6, e' abrogato.
  2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi
6, 7, 8 e 9.
((    2-bis.  L'articolo  4 della legge n. 454 del 1997 e' sostituito
dal seguente: ))
  "Art.  4  (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto
al   fine   di   operare  nel  comparto  dei  servizi  intermodali  e
razionalizzare  l'offerta  di  trasporto  stradale).  -  ((  1. Per i
processi  di  aggregazione che interessino piccole e medie imprese di
autotrasporto  di  cose  per conto di terzi, iscritte all'albo di cui
alla  legge  6  giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad
operare  nel  comparto  del  trasporto  combinato, tali da realizzare
anche  una  riduzione  della  capacita'  di carico complessiva e, nel
pieno  rispetto  dell'ambiente  e delle condizioni di sicurezza della
circolazione,   maggiori   e  piu'  adeguati  livelli  di  efficienza
gestionale   mediante  una  migliore  utilizzazione  dell'offerta  di
trasporto,  sono  concessi  contributi  per  l'impianto  delle  nuove
strutture  societarie,  per  gli investimenti connessi al progetto di
aggregazione,  ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle
nuove   strutture   risultanti   dalle   aggregazioni.   Con  decreto
dirigenziale,   sentito   il   comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori,   sono   stabiliti  criteri  e  procedure  per  la
concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2
del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti
di   aggregazione   non  risultino  distorsivi  della  concorrenza  e
producano un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto.
  2.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  all'articolo 1,
comma 3,  lettera  c),  ed  al  comma 1 del presente articolo, per le
operazioni  realizzate  dopo la data di entrata in vigore del decreto
dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:
      a)  le  piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono
destinatarie  di  conferimenti  da parte di imprese di autotrasporto.
Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali,
anche  altri  beni  materiali  o  immateriali ammortizzabili, nonche'
partecipazioni  azionarie  e  non  azionarie. La medesima impresa non
puo'  utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono
escluse  le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa'
appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
      b)   le   piccole   e   medie   imprese  che  si  associano  in
raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;
      c)  i  raggruppamenti  di  imprese, gia' esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto dirigenziale di cui al comma 1, che
associano  piccole  e  medie  imprese,  che  non  abbiano  effettuato
analoghi  raggruppamenti  nei  due  anni precedenti la data medesima.
Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che
abbiano  i  requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a
fondersi tra loro.
  3.  Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovra'
risultare  una  riduzione  della  capacita'  di trasporto complessiva
delle  imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di
tali processi la capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle
260   tonnellate   di   carico  utile  complessivo.  Con  il  decreto
dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalita' per
il conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto.
  4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di
cui   al   presente   articolo   sono   concessi  contributi  per  la
partecipazione  dei  propri  titolari  ed  addetti  ad  iniziative di
formazione  professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico
ed  audiovisivo  e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per
cento  degli  oneri  diretti  ed  indiretti sopportati e comunque per
importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.
  5.  Il  Comitato  di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle
imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al
presente  articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti
di   cui   all'articolo   10,  comma  1,  nei  limiti  delle  risorse
autorizzate, tenuto conto:
      a)  del  numero  di  imprese  monoveicolari  che partecipano al
raggruppamento,  degli  effetti occupazionali indotti e dei benefici,
rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;
      b)  del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei
processi  di  fusione  tra  raggruppamenti,  oltre  che degli effetti
occupazionali  indotti  e  dei  benefici,  rapportati  ai  costi, dei
processi di cui al comma 1".
  2-ter.  L'articolo  5 della legge n. 454 del 1997 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  5  (Interventi  e  agevolazioni  per  il trasporto combinato
ferroviario,  marittimo  e per vie navigabili interne). - 1. A favore
delle   iniziative   previste  all'articolo 1,  comma 3,  lettera d),
realizzate  o  avviate  a  realizzazione  nel  quadriennio 1998-2001,
possono  essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di
riferimento,  fino  al  60  per  cento  dell'investimento, nel limite
massimo di lire 1,5 miliardi.
  2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:
      a)  alla  realizzazione di terminal per il trasporto combinato,
ivi  inclusi  i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione
delle unita' di carico;
      b)    all'acquisizione    di   programmi   ed   apparecchiature
elettroniche   e   telematiche  riferiti  alla  catena  di  trasporto
combinato;
      c)  all'acquisizione  di  unita' di trasporto combinato e delle
relative attrezzature.
  3.  Le  iniziative  di  cui al comma 2, lettera a), potranno essere
ammesse  in  quanto  conformi  alle  vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie  in  materia  di  libera  concorrenza  e  coerenti con un
razionale sviluppo del trasporto combinato". ))
  3.  All'articolo  10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Per  le  finalita'  di  cui  agli  articoli  da  1  a  5, sono
autorizzati  i  limiti  impegno quindicennali di lire 50 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del
piano   di  cui  all'articolo  1,  ai  soggetti  di  cui  al  decreto
legislativo  1o settembre  1993,  n.  385, quali contributi pari alla
rata  di  ammortamento  per  capitale e interessi a fronte di mutui o
altre   operazioni  finanziarie  attivate  dai  soggetti  stessi  con
separata  evidenza  contabile.  La  scelta  dei  predetti soggetti e'
effettuata  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di appalti
pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le
modalita'  di  istruttoria  delle  domande di ammissione ai benefici,
quelle   per   l'erogazione  dei  benefici  stessi,  nonche'  per  la
rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.". ))
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8,
puo'  essere  mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 1,  nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente
legge,  in  caso  di mancata utilizzazione delle risorse medesime per
gli obiettivi di spesa originariamente previsti.".
((  4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma  100,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con
effetto  dalla  data  in  cui sono rese efficaci le convenzioni con i
soggetti  individuati  ai  sensi  del  comma 1 dell'articolo 10 della
legge  23  dicembre  1997,  n.  454,  come sostituito dal comma 3 del
presente  articolo,  fatti  salvi  gli  effetti dei procedimenti gia'
avviati  alla  stessa data fino al completamento dei conseguenti atti
di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, della legge 23
          dicembre   1997,   n.  454,  recante:  "Interventi  per  la
          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo
          dell'intermodalita'",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          n.  303  del 31 dicembre 1997, come modificato dal presente
          decreto-legge, e' il seguente:
              "2. Ai fini della presente legge si intende:
                a) per  autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi,
          l'attivita'  di  cui all'art. 40 della legge 6 giugno 1974,
          n. 298;
                b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale
          delle   persone   fisiche   e   giuridiche  che  esercitano
          l'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, di cui alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298;
                c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un
          raggruppamento,che esercita l'attivita' di autotrasporto di
          cose  su  strada  per  conto  di  terzi  e  che e' iscritta
          all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno
          1974,  n.  298,  anche  se  avente sede principale in altro
          Stato dell'Unione europea;
                d) per   autorizzazioni,  le  autorizzazioni  di  cui
          all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
                e) per   raggruppamento,   le   strutture  societarie
          costituite  a  norma  del  libro  V titolo VI, capo I o del
          libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice
          civile;
                f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per
          cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
          il  veicolo  trattore,  la  cassa  mobile  o il contenitore
          effettuano  la  parte  iniziale o terminale del tragitto su
          strada  e  l'altra  parte  per ferrovia, per via navigabile
          interna o per mare".
              - Il  testo della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante:
          "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori
          di  cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
          per  i  trasporti  di merci su strada", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
              - Il  testo  vigente  dell'art. 2 della citata legge 23
          dicembre   1997,  n.  454,  come  modificato  dal  presente
          decreto-legge, e' il seguente:
              "Art.    2    (Investimenti   innovati   e   formazione
          professionale).  1.  Gli  interventi  previsti dal presente
          articolo  sono  destinati  al finanziamento agevolato delle
          iniziative riguardanti:
                a) l'acquisizione     dei     programmi    e    delle
          apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle
          attivita'  di formazione di cui alla successiva lettera e);
          a  tali  iniziative  e'  riservato  il  10  per cento delle
          risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a);
                b) la  partecipazione alla realizzazione di terminals
          per  trasporti  stradali; a tali iniziative e' riservato il
          38  per  cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,
          lettera a);
                c) la  riconversione  e  modifica del parco veicolare
          circolante,  mediante  l'acquisizione di nuovi veicoli, per
          conseguire  un  miglioramento delle condizioni di sicurezza
          stradale,  per conseguire un miglioramento delle condizioni
          di  sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei
          veicoli  immatricolati  da  oltre  sei  anni  alla  data di
          entrata  in  vigore  del decreto-legge 20 dicembre 1999, n.
          484,   e   per   consentire   una   riduzione   nonche'  il
          miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire
          standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in
          vigore.  L'intervento  dello  Stato  e'  limitato sino alla
          compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento
          agli  standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni
          e  di  sicurezza;  a tali iniziative e' riservato il 46 per
          cento  delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera
          a);
                d) interventi  di  adeguamento  per  la  riduzione di
          emissioni   inquinanti   su   veicoli   in   disponibilita'
          dell'impresa  di  autotrasporto,  per  i  quali puo' essere
          concesso  un  contributo  fino  al  25  per cento del costo
          totale   documentato  dalle  aziende  interessate;  a  tali
          iniziative  e'  riservato  il  4  per  cento  delle risorse
          previste dall'art. 1, comma 3, lettera a).
                e) la  formazione professionale degli operatori e dei
          loro  dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse
          attivabili mediante il cofinanziamento dlel'Unione europea;
          a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse
          previste dall'art. 1, comma 3, lettera a).
              2. A  favore  delle  operazioni  di  cui  al  comma  1,
          realizzate   o  avviate  a  realizzazione  nel  quadriennio
          1998-2001,  possono  essere  concessi  mutui  al  tasso  di
          interesse  pari  ad  un terzo del tasso di riferimento, con
          rate  di  ammortamento  per capitale ed interessi costanti,
          con le seguenti caratteristiche:
                a) per  le  operazioni di cui al comma 1, lettera a),
          mutui  quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento,
          nel limite massimo di lire 550 milioni;
                b) per  le  operazioni di cui al comma 1, lettera b),
          mutui  decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel
          limite massimo di lire un miliardo;
                c)  per  le operazioni di cui al comma 1, lettera c),
          mutui  quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento,
          nel limite massimo di lire un miliardo;
                d) per  le  iniziative di cui al comma 1, lettera d),
          possono  essere concessi contributi a copertura delle spese
          documentate  fino  al  25  per cento del costo totale. Sono
          ammesse anticipazioni.
              3. I  finanziamenti  per gli interventi di cui al comma
          1,  lettere  a)  e c) possono essere concessi alla medesima
          impresa  anche  per  piu' operazioni a condizione che prima
          dell'accensione  di  un  nuovo  mutuo  sia stata rimborsata
          almeno  la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in
          essere.
              4. Il  Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione
          delle  imprese  di autotrasporto ai finanziamenti di cui al
          presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai
          soggetti  indicati  all'art.  10, comma 1, nei limiti delle
          risorse autorizzate, tenuto conto:
                a) della  tipologia  della impresa richiedente, dando
          priorita'  alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4,
          alle  imprese  artigiane ed alle piccole e medie imprese di
          minore  dimensione,  ai  raggruppamenti  di cui all'art. 1,
          comma 2, lettera e);
                b) dei      benefici,     rapportati     ai     costi
          dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui
          al   comma  1,  con  particolare  riferimento  alla  tutela
          ambientale  ed  alla  sicurezza  del  luogo di lavoro, come
          disciplinata  dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626,  e  successive  modificazioni,  e  dando  priorita' ai
          veicoli a minore impatto di inquinamento;
                c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle
          misure   destinate   a   favorire  l'intermodalita'  ed  il
          trasporto combinato;
                d) degli  effetti  occupazionali  permanenti  indotti
          dall'investimento  programmato, secondo la relazione di cui
          all'art. 6, comma 1;
                e) (abrogata).
              5. I  soggetti  di cui all'art. 10, comma 1, incaricati
          dell'istruttoria,   evidenzieranno   le   possibilita'  che
          l'investimento   prospettato   dall'impresa   possa  essere
          ammesso,  in  tutto  o  in  parte,  ad  altro finanziamento
          agevolato,  compatibile  con le agevolazioni previste dalla
          presente  legge.  In tal caso il Comitato di cui all'art. 8
          prospettera'  al  richiedente tale possiblita' e indichera'
          la  parte  di  investimento  che mediante la presente legge
          potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il
          finanziamento  richiesto sia superiore a quello accordabile
          con la presente legge.
              6. Abrogato)".
              - Il  testo  vigente  dell'art.  3,  della citata legge
          23 dicembre  1997,  n.  454,  come  modificato  dalla legge
          7 dicembre  1999,  n. 472, recante: "Interventi nel settore
          dei  trasporti"  (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
          1999, supplemento ordinario), e dal presente decreto-legge,
          e' il seguente:
              "Art.   3   (Incentivazione   all'esodo  volontario  di
          autotrasportatori    monoveicolari    ed   alla   riduzione
          volontaria  dell'offerta  di  trasporto).  - 1. Per l'esodo
          volontario  di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato
          alla  razionalizzazione  dell'offerta  di  autotrasporto ed
          alla  riduzione  della  capacita' di trasporto complessiva,
          sono  concessi  contributi  a  favore  di  imprenditori che
          rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto.
              2.   La  liquidazione  dei  contributi  e'  subordinata
          congiuntamente:
                a) alla   cessazione  definitiva  dell'attivita'  sia
          direttamente che indirettamente;
                b)  alla  cancellazione  dal registro delle imprese o
          dall'albo   delle   imprese  artigiane  e  dall'albo  degli
          autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione
          dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno
          1974,    n.   298.   La   cancellazione   dall'albo   degli
          autotrasportatori  avra'  effetto per dieci anni e inibira'
          all'interessato  di  figurare  quale  socio, direttamente o
          indirettamente,   in  aziende  che  siano  iscritte  o  che
          intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
              3.  Possono  usufruire  dei contributi gli imprenditori
          che si trovino nelle seguenti condizioni:
                a) esercitino  l'autotrasporto  di  cose per conto di
          terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita'
          un  solo  autoveicolo,  o  un  solo complesso veicolare, di
          massa   complessiva   superiore   a  11,5  tonnellate,  con
          un'autorizzazione  al  trasporto  di  merci della quale gli
          imprenditori  siano titolari da almeno dieci anni alla data
          di entrata in vigore della presente legge;
                b) nei  sei  mesi  successivi alla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge   presentino  domanda  di
          cessazione   dell'attivita'   e  contestuale  richiesta  di
          cancellazione   dall'albo   degli   autotrasportatori,  con
          effetto dalla data di ammissione al contributo;
                c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di
          cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
              4.  Il  Comitato  di cui all'art. 8 delibera, sentiti i
          comitati  provinciali  per  l'albo degli autotrasportatori,
          l'ammissione  degli  imprenditori  ai  benefici  di  cui al
          presente  articolo,  nei  limiti delle risorse autorizzate,
          sulla  base  dell'istruttoria  eseguita dai soggetti di cui
          all'art.  10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo
          di  attivita'.  I  comitati  provinciali  per  l'albo degli
          autotrasporatori si pronunciano entro il termine perentorio
          di  trenta  giorni;  decorso  inutilmente  tale termine, il
          Comitato   di  cui  all'art.  8  delibera  l'ammissione  ai
          benefici   di   cui   al   presente  articolo,  sulla  base
          dell'istuttoria  eseguita  dai soggetti di cui all'art. 10,
          comma 1.
              5.   Il   contributo   e'   riconosciuto  nella  misura
          forfettaria  di  lire  60  milioni  per  ciascun  operatore
          titolare  di  una  autorizzazione  per  un veicolo di massa
          complessiva  non  superiore  a 26 tonnellate che escluda la
          possibilita'  di  agganciamento  di  rimorchi e di lire 110
          milioni  per  ciascun  operatore titolare di autorizzazione
          per  un  complesso  veicolare  fino  a 44 tonnellate, ed e'
          erogato  in  unica  soluzione entro e non oltre centottanta
          giorni  dalla  deliberazione favorevole del Comitato di cui
          all'art.  8.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  gli  importi  di  cui al
          presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art.
          16,  comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni.
              6-9 (Abrogati)".
              - Il  testo  vigente  dell'art.  10  della citata legge
          23 dicembre  1997,  n.  454,  come  modificato dal presente
          decreto-legge, e' il seguente:
              "Art.  10  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i
          limiti  di  impegno  quindicennali  di lire 50 miliardi per
          ciascuno  degli  anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla
          base  del  piano  di  cui all'art. 1, ai soggetti di cui al
          decreto   legislativo  1o settembre  1993,  n.  385,  quali
          contributi  pari  alla  rata di ammortamento per capitale e
          interessi  a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie
          attivate   dai   soggetti   stessi  con  separata  evidenza
          contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai
          sensi   della  vigente  normativa  in  materia  di  appalti
          pubblici  di  servizi  e  nelle  relative  convenzioni sono
          disciplinate  le  modalita' di istruttoria delle domande di
          ammissione   ai   benefici,  quelle  per  l'erogazione  dei
          benefici  stessi,  nonche'  per la rendicontazione da parte
          delle imprese beneficiarie.
              2.  L'erogazione  dei  mutui  agevolati alle imprese di
          autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi, di cui alla
          presente  legge,  puo'  essere  effettuata,  oltre  che dai
          soggetti  di  cui  al comma 1, anche dalle banche di cui al
          decreto  legislativo  1o settembre  1993,  n.  385,  previa
          stipula  di  apposita  convenzione  con  il  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione.
              3.  Per  consentire l'effettiva attuazione del piano di
          cui   al  comma 1,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione  e'  autorizzato  ad  impegnare  nell'anno 1997
          anche  i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999,
          con   pagamento   delle  relative  annualita'  a  decorrere
          dall'esercizio  finanziario cui si riferisce ciascun limite
          di impegno.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi
          per  l'anno  1998  e  lire 150 miliardi per l'anno 1999, si
          provvede  quanto  a  lire 50 miliardi per il 1997, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro   per   l'anno  medesimo,  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e
          lire  150  miliardi  per  il  1999, mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  conto capitale "Fondo speciale dello stato di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.
              4-bis.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          Comitato   di   cui  all'art.  8,  puo'  essere  mutata  la
          destinazione  delle  risorse finanziarie di cui all'art. 1,
          nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge,
          in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per
          gli obiettivi di spesa originariamente previsti.
              5.  Il  Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare,
          con  propri  decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti
          per l'attuazione della presente legge".
              -  Il  testo del decreto legislativo 1o settembre 1993,
          n.  385:  "Testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
          creditizia",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
          del 30 settembre 1993, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.  2,  comma  100,  della  legge
          23 dicembre    1996,    n.   662,   recante:   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              "100.  Nell'ambito  delle  risorse  di cui al comma 99,
          escluse   quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
                a) una  somma  fino  ad un massimo di 400 miliardi di
          lire   per   il  finanziamento  di  un  Fondo  di  garanzia
          costituito  presso  il  Mediocredito  centrale  S.p.a. allo
          scopo  di  assicurare una parziale assicurazione ai crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese;
                b) una  somma  fino  ad un massimo di 100 miliardi di
          lire  per  l'integrazione  del  Fondo  centrale di garanzia
          istituito   presso   l'Artigiancassa   S.p.a.  dalla  legge
          14 ottobre  1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
          renderanno  disponibili per interventi nelle aree depresse,
          sui   fondi  della  manovra  finanziaria  per  il  triennio
          1997-1999,  il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
          lire   600   miliardi   nel   triennio   1997-1999  per  il
          finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art. 1 della
          legge  del  23 gennaio  1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
          nel   triennio   1997-1999   per   il  finanziamento  degli
          interventi  di  cui  all'art.  17,  comma  5,  della  legge
          11 marzo 1988, n. 67".