Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il  termine del 1o gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6,
del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, e' prorogato sino
alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della
direttiva  1999/31/CE  del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera'
modalita',  termini  e condizioni per lo smaltimento in discarica dei
rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
  2. Il  termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3,
del  decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 209, e' prorogato al 31
dicembre 2000.
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  del  comma  6  dell'art.  5  del  D.Lgs. 5
          febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE
          sui  rifiuti,  91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
          sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio), e' il
          seguente:
              "6.  Dal  1o gennaio  2000  e'  consentito  smaltire in
          discarica  solo  i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
          specifiche  norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle
          operazioni  di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di
          cui  ai  punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
          Per  casi  di  comprovata necessita' e per periodi di tempo
          determinati  il  presidente  della regione, d'intesa con il
          Ministro  dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in
          discarica  nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
          delle norme vigenti in materia".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 22 maggio
          1999,  n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa
          allo    smaltimento    dei    policlorodifenili    e    dei
          policlorotrifenili), e' il seguente:
              "3.  La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
          effettuata  con cadenza biennale e deve in ogni caso essere
          ripresentata  entro  dieci  giorni  dal  verificarsi  di un
          qualsiasi  cambiamento  del numero di apparecchi contenenti
          PCB  o  delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione
          e'  effettuata  per  la  prima  volta  entro il 31 dicembre
          1999".