Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri: Segretariato generale
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato   -   Gabinetto   -   Servizi
                                  controllo   interno   -   Direzioni
                                  generali
                                  Alle amministrazioni autonome
                                  Agli  uffici  centrali del bilancio
                                  presso    i    Ministeri    e    le
                                  amministrazioni autonome
                                  All'ufficio di ragioneria presso il
                                  Magistrato del Po
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'A.I.P.A.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
  1. Con la circolare ministeriale n. 32 del 26 maggio 1999 (Gazzetta
Ufficiale  n.  127  del  2 giugno  1999),  emanata  in attuazione del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Titolo III - Contabilita'
economica analitica delle amministrazioni pubbliche, e' stata avviata
la  definizione  dei budget economici per l'anno 2000, articolati per
centri di costo, delle amministrazioni centrali dello Stato.
  Sulla  base  delle istruzioni contenute nella nota tecnica allegata
alla circolare suddetta, i diversi centri di costo hanno compilato le
rispettive  schede budget, imputando i costi previsti per l'anno 2000
alle  pertinenti  voci  del  piano  dei conti previste dal richiamato
sistema  unico  di  contabilita' economica-analitica, correlandoli ai
valori  finanziari  esposti  nel  disegno  di  legge  di  bilancio  a
legislazione vigente, trasmettendoli al Dipartimento della ragioneria
generale  dello  Stato  tramite  i  coesistenti  uffici  centrali del
bilancio   che  hanno  provveduto  ad  immettere  i  valori  definiti
nell'apposito sistema informatico di supporto.
  Analoga  procedura  e'  stata  seguita  per il trattamento dei dati
conseguenti  le  note  di  variazioni  gia' approvate dalle assemblee
legislative  ai  documenti  di  bilancio  per l'anno 2000, al fine di
predisporre uno specifico documento conoscitivo per il Parlamento che
fornisca  una  visione complessiva ed omogenea dei costi per tutte le
amministrazioni centrali dello Stato.
  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica  -  Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato ha
provveduto  ad  inoltrare alle amministrazioni i budget definiti, per
il  tramite  dei coesistenti uffici centrali del bilancio, al fine di
consentire l'emanazione della conseguente direttiva ministeriale e la
connessa  assegnazione  delle risorse (art. 3, comma 1, lettera c), e
art.  14,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo n.
29/1993, nonche' art. 2, comma 4-bis, della legge n. 468/1978).
  2. Alla  fase  di  predisposizione del budget per l'anno 2000 segue
quella di esecuzione del medesimo e, conseguentemente, di rilevazione
dei costi di gestione nel corso dell'esercizio.
  A  tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che il legislatore,
nel  decreto  legislativo  n.  279/1997,  all'art.  12,  comma  1, ha
disposto  che  "le  amministrazioni  pubbliche...  adottano le misure
organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi
e  dei  rendimenti dell'attivita' amministrativa e della gestione dei
singoli  centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilita'
economica di cui all'art. 10".
  In  proposito, si rappresenta che le amministrazioni centrali hanno
come  riferimento  normativo  per  l'impostazione  dei propri sistemi
contabili  il  titolo  III  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, ed il connesso piano dei conti esposto nella tabella B, allegata
al  citato  decreto.  Si specifica, inoltre, che il livello minimo di
rappresentazione   contabile   esposto   nella   suddetta  tabella  B
costituisce  l'unita'  elementare  di  rilevazione e di scambio delle
informazioni  tra  le  amministrazioni  centrali  e  il Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  ragioneria generale dello Stato. Come gia' indicato nella nota
tecnica  allegata  alla circolare ministeriale del 26 maggio 1999, n.
32,   resta  invariata,  per  le  amministrazioni  in  indirizzo,  la
possibilita'  di estendere il livello di rilevazione e di analisi dei
costi  in  relazione a specifiche esigenze di controllo; anche in tal
caso,  comunque,  permane  la  comunicazione  dei  dati  rilevati, al
livello  di dettaglio sopra specificato, al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  -  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato.
  L'indicazione   di  cui  al  decreto  legislativo  n.  279/1997  e'
rinnovata  organicamente  nell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
286/1999,  laddove  l'attuazione  dei  sistemi  e  delle procedure di
contabilita'  analitica  e'  inserita  nel  piu' ampio contesto delle
strumentazioni  di  supporto  al sistema di controllo di gestione, di
valutazione dei dirigenti e di controllo strategico.
  Al  fine,  quindi, di consentire l'applicazione di regole e criteri
omogenei  ed uniformi per le rilevazioni che ciascuna amministrazione
dovra'  effettuare  a  partire  dall'anno 2000, il Dipartimento della
ragioneria  generale  dello  Stato sta predisponendo un'apposita nota
tecnica  con  la  quale  verranno illustrate le regole contabili e le
modalita' da seguire per la rilevazione dei costi.
  Nella  presente  fase  di  prima  applicazione  del procedimento di
rilevazione  dei costi, le scritture dovranno essere effettuate dalle
amministrazioni  centrali dello Stato con modalita' tecniche analoghe
a quelle adottate in sede di preventivo economico.
  Per  consentire  una  prima  attivita'  di  monitoraggio  dei costi
durante  la  gestione  da  parte delle amministrazioni e per disporre
eventuali  adeguamenti  del budget, nell'anno 2000 la rilevazione dei
costi  sostenuti  dovra'  pervenire  almeno ogni semestre agli uffici
centrali  del  bilancio,  conformandosi  alle istruzioni tecniche che
verranno  emanate  dal  Dipartimento  della ragioneria generale dello
Stato.
  3. La  rilevanza  di questa ulteriore fase del processo richiede la
massima  partecipazione e l'impegno di tutte le strutture interessate
le  quali,  nel frattempo, dovranno dotarsi di idonee risorse umane e
strumentali, ed in particolare di quelle informatiche.
  Nell'ambito   di  tale  sforzo  richiesto  alle  singole  strutture
organizzative  di  ciascuna amministrazione centrale dello Stato, non
manchera' la fattiva collaborazione del Dipartimento della ragioneria
generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per le politiche di
bilancio  -  Servizio  analisi  dei  costi e dei rendimenti, al quale
potranno  rivolgersi  per  tutte  le  problematiche  comuni  al  mero
procedimento    (tel. 06/4761.3810    -    4080    -    4081    4083;
E-mail:Sacrrgs.tesoro.it).
                                                   Il Ministro: Amato